RISCOSSIONE – LA “ROTTAMAZIONE” DEI RUOLI DAL 2000 AL 2015

( Fisco e Diritto d’Impresa )

RISCOSSIONE – LA “ROTTAMAZIONE” DEI RUOLI DAL 2000 AL 2015

Il “Collegato alla Finanziaria 2017” ha previsto la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, (c.d. “rottamazione delle cartelle”), beneficiando della “cancellazione” delle sanzioni e degli interessi di mora.

Come noto, nell’ambito del DL n. 193/2016, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, sono previste alcune novità in materia di riscossione. Infatti, oltre ad essere disposta, a decorrere dall’1.7.2017, la soppressione di Equitalia con l’affidamento dell’attività di riscossione alla (nuova) “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, l’art. 6 del citato Decreto ha introdotto la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, c.d. “rottamazione delle cartelle”, che consente al soggetto interessato l’estinzione del debito, evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora in esse incluse.

Equitalia ha reso disponibile sul proprio sito Internet il modello utilizzabile ai fini della dichiarazione di adesione, da presentare entro il 23.1.2017. Va comunque evidenziato che, in sede di conversione in legge del citato Decreto, potrebbero essere apportate alcune modifiche alle attuali disposizioni, di seguito esposte.

Possono essere oggetto della definizione agevolata le somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2015. Ai fini in esame rileva la data di affidamento del ruolo all’Agente della riscossione e non quello di notifica dello stesso al contribuente. Di conseguenza l’agevolazione può essere richiesta anche per i ruoli notificati successivamente al 31.12.2015, a condizione che siano stati affidati all’Agente entro tale data.

La definizione riguarda le somme riferite alle imposte (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ecc.), ai contributi previdenziali, ai contributi INAIL, ecc., i ruoli in contenzioso nonché le entrate locali (IMU, TASI) per le quali l’Ente impositore si sia avvalso di Equitalia ai fini della riscossione.

Come specificato nelle note al modello di adesione, la definizione  riguarda “cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli, avvisi di addebito dell’INPS” e può essere anche parziale, ossia riguardare soltanto alcune delle somme iscritte a ruolo. Così, ad esempio, possono essere oggetto di definizione solo le somme dovute a titolo di tributi, con esclusione di quelle dovute a titolo di contributi previdenziali, ovvero solo l’IVA con esclusione dell’IRPEF.

Dovrà essere chiarito se l’agevolazione in esame possa riguardare anche  i ruoli aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni (è il caso, ad esempio, della cartella di pagamento per violazioni nella compilazione del quadro RW del mod. UNICO ovvero per mancata separata indicazione nel mod. UNICO dei costi “black list”) e se  le somme riscosse dagli Enti locali senza l’intervento dell’Agente della riscossione. In merito va evidenziato che il comma 1 del citato art. 6, fa riferimento esclusivamente “ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione”.

Come disposto dal comma 10 del citato art. 6, non tutte le somme iscritte a ruolo sono definibili; la definizione in esame non può interessare infatti le somme iscritte a ruolo riguardanti:

– risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a) e b), Decisione 31.10.94, n. 94/728/CE Euratom e l’IVA riscossa all’importazione;

– recupero di aiuti di Stato;

–  crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

–  multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

– sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. Per dette violazioni la definizione

agevolata può operare “limitatamente agli interessi”.

MODALITÀ DI ADESIONE

Ai fini della definizione agevolata il contribuente deve manifestare la volontà di adesione all’Agente della riscossione presentando, entro il 23.1.2017, l’apposito modello “DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”, disponibile sul sito Internet www.gruppoequitalia.it. Nello stesso dovranno essere riportati, oltre ai dati anagrafici del soggetto interessato e alla dichiarazione di domiciliazione ai fini della trattazione della richiesta, le informazioni riguardanti:

–  l’avviso di accertamento esecutivo/cartella (riportando il relativo numero identificativo) per le quali è richiesta la definizione agevolata;

– il carico (con l’indicazione del relativo identificativo) per il quale si intende effettuare la definizione;

– il numero di rate (massimo 4) scelto per effettuare il pagamento delle somme dovute;

–  la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’assunzione dell’impegno del contribuente a rinunciarvi. Tale indicazione va riportata in presenza di un contenzioso in corso.

La dichiarazione va presentata  direttamente allo sportello dell’Agente della riscossione, ovvero tramite e-mail ordinaria o PEC utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica riportati nel modello di definizione. In tal caso, dovrà essere allegata la copia del documento d’identità del soggetto richiedente la definizione agevolata. Come evidenziato nelle note al modello di definizione, “eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili” sul sito Internet di Equitalia. La presentazione può essere delegata, compilando l’apposito prospetto “Delega alla presentazione” contenuto nel modello.

Per il perfezionamento delle definizione agevolata, l’Agente della riscossione, entro il 24.4.2017 dovrà comunicare al soggetto interessato  l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione,  l’importo delle singole rate, il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata ed inviare i bollettini di pagamento.

L’agevolazione si perfeziona con il pagamento, in unica soluzione o dilazionato, delle somme  affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi e  maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive/notifica della cartella di pagamento. Non sono dovute le sanzioni incluse nei ruoli, gli interessi di mora ex art. 30, DPR n. 602/73, nonché le sanzioni e somme aggiuntive che gravano sui crediti previdenziali ex art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/99.

In caso pagamento rateale, l’importo delle singole rate è così differenziato:

  • I e II rata: ciascuna di importo pari ad 1/3 delle somme dovute.
  • III e IV rata: ciascuna di importo pari ad 1/6 delle somme dovute.

Sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5% annuo.

L’art. 6 in esame non fissa il termine (iniziale) del pagamento delle somme dovute. Lo stesso si limita a specificare che  le prime 3 rate dovranno essere versate entro il 15.12.2017, mentre  la quarta rata dovrà essere versata entro il 15.3.2018. In caso di versamento rateale, non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista per l’ipotesi di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.

Per quanto riguarda le modalità di versamento, si precisa che il contribuente, ai sensi del comma 7 del citato art. 6, potrà effettuare il versamento delle somme dovute per il perfezionamento della definizione in esame utilizzando, alternativamente, una delle seguenti modalità:

–  domiciliazione sul c/c bancario. In tal caso il soggetto interessato dovrà barrare l’apposita casella nel modello di adesione alla definizione agevolata;

–  bollettino precompilato, allegato dall’Agente della riscossione alla comunicazione delle somme dovute, inviata al contribuente entro il 24.4.2017, nel caso in cui il soggetto interessato non si sia avvalso della possibilità di pagamento mediante c/c bancario;

–  presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.

Qualora le somme necessarie per la definizione agevolata siano oggetto di procedura concorsuale, alle stesse è applicabile la disciplina dei crediti prededucibili. Di conseguenza quanto ricavato dalla liquidazione dell’attivo può essere utilizzato per la definizione in esame, prima del soddisfacimento degli altri crediti.

La definizione agevolata è consentita anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente le somme iscritte a ruolo, anche a seguito di un provvedimento di dilazione dell’Agente della riscossione, a condizione che, rispetto al piano rateale in essere, siano stati effettuati tutti i versamenti scadenti nel periodo 1.10 – 31.12.2016. In tale ipotesi  le somme da versare sono determinate tenendo conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed interessi inclusi nei carichi, nonché di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento. Le somme versate restano definitivamente acquisite e non possono essere rimborsate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi, interessi di dilazione, interessi di mora nonché di sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/99. Il pagamento della prima/unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica della dilazione in essere, in precedenza accordata dall’Agente della riscossione.

Il soggetto che, per effetto dei pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto per la definizione agevolata, al fine di usufruire dei relativi benefici è comunque tenuto a presentare la domanda di adesione, con le modalità sopra evidenziate.

La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ha l’effetto di interrompere le azioni esecutive/cautelari dell’Agente della riscossione con riferimento alle somme/carichi iscritti a ruolo ed oggetto della definizione stessa. Il comma 5 del citato art. 6 dispone, infatti, che a seguito della presentazione del modello sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa e  l’Agente della riscossione, relativamente ai carichi/somme oggetto della richiesta di definizione agevolata, non può  avviare nuove azioni esecutive, né  iscrivere nuovi fermi amministrativi/ipoteche, né  proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Sono fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

Infine si fa presente che il contribuente decade dalla definizione agevolata in esame in caso di  mancato versamento, ovvero di  versamento insufficiente e nel caso di tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate che compongono la dilazione del pagamento.

La decadenza comporta che  l’agevolazione non ha effetto, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione/decadenza per il recupero delle somme iscritte a ruolo ed oggetto della definizione e i versamenti effettuati vengono acquisiti a titolo di acconto della somma iscritta a ruolo “e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato”.

Si fa da ultimo presente che nel sito internet di Equitalia (www.gruppoequitalia.it) sono pubblicate le FAQ relative alle prime problematiche poste sul provvedimento.

FD 38 – 30.11.2016

Rif.
P. Marraghini – Tel. 0575 399428 – e-mail: marraghini@assindar.it
M. Bambagini – Tel. 0564 468806 – e-mail: m.bambagini@confindustriagrosseto.it