VERSAMENTO SALDO TASI 2016

( Fisco e Diritto d’Impresa )

VERSAMENTO SALDO TASI 2016

Entro il prossimo 16 dicembre va effettuato il versamento del saldo TASI applicando aliquote, detrazioni e agevolazioni previste dal competente Comune, a conguaglio con quanto versato in acconto.

Come disposto dall’art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 23/2011, la TASI va versata in 2 rate di pari importo (50%) di cui la prima, a titolo di acconto, entro il 16 giugno e la seconda, a titolo di saldo, entro il 16 dicembre, determinata applicando le aliquote e le detrazioni previste per il 2016 dalla delibera comunale pubblicata sul sito Internet del MEF entro il 28.10.2016.

Il presupposto impositivo della TASI è rappresentato dal possesso/detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili “come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria”.  Con riferimento all’ambito applicativo vanno altresì considerate le seguenti novità introdotte dalla Finanziaria 2016.

ABITAZIONE PRINCIPALE

L’art. 1, comma 14, Finanziaria 2016 riconosce l’esenzione TASI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). Per individuare l’abitazione principale e relative pertinenze va fatto riferimento a quanto previsto ai fini IMU e quindi il contribuente può avere un’unica abitazione principale, rappresentata dall’unità immobiliare nella quale lo stesso e il suo nucleo familiare dimorano e risiedono abitualmente e conseguentemente il soggetto passivo TASI va individuato nel possessore e nell’utilizzatore dell’immobile, con esclusione dell’unità immobiliare “non di lusso” destinata ad abitazione principale dall’uno o dall’altro nonché dal relativo nucleo familiare. Nel caso in cui l’immobile costituisca abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90% se il regolamento/delibera comunale non disciplina tale aspetto. Quanto sopra trova applicazione per le abitazioni principali di lusso per le quali, in base alla disciplina “generale” TASI, l’imposta è dovuta e, in presenza di un proprietario e di un detentore, la stessa è versata da ciascuno nella percentuale fissata dal Comune ovvero dalla norma nazionale. In merito all’unicità dell’abitazione principale preme evidenziare che, considerata la Circolare 18.5.2012, n. 3/DF, nella quale il MEF ha precisato che lo scopo del Legislatore è quello di “impedire che, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso comune, ognuno di loro possa fruire delle agevolazioni dettate per l’abitazione principale”. Si segnala tuttavia che alcune decisioni di Commissioni Tributarie Provinciali hanno concluso che è possibile fruire dell’esenzione IMU/TASI prevista per l’abitazione principale relativamente a 2 immobili, posseduti da 2 coniugi e ubicati in 2 Comuni diversi, qualora un coniuge risulti avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nel primo immobile e l’altro coniuge la residenza anagrafica e la dimora abituale nel secondo immobile.

Per individuare gli immobili assimilati all’abitazione principale va fatto riferimento a quanto previsto ai fini IMU e quindi l’assimilazione all’abitazione principale può avvenire per delibera comunale (unità immobiliare posseduta da anziani/disabili residenti in istituti di ricovero/sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata), o per legge (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari – fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali – casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio…).

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA

La riduzione del 50% della base imponibile disposta dall’art. 1, comma 10, Finanziaria 2016 per gli immobili concessi in comodato ad un familiare in linea retta di primo grado (genitori e figli) e l’eliminazione della possibilità, da parte del Comune, di assimilare all’abitazione principale tali immobili trovano applicazione anche ai fini TASI. Si rammenta che a tal fine è necessario che l’immobile costituisca l’abitazione principale del comodatario, ossia rappresenti la sua dimora abituale e immobile nel quale risulta la residenza anagrafica, che il comodante non possieda in Italia altri immobili ad uso abitativo, esclusa l’abitazione principale, che il comodante risieda e dimori abitualmente nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato. In altre parole, l’abitazione principale del comodante (sia essa di proprietà o meno) e l’immobile concesso in comodato devono essere ubicati nello stesso Comune. E’ altresì necessario che sia l’immobile concesso in comodato che l’abitazione principale del comodante siano “non di lusso”, ossia non accatastati A/1, A/8 o A/9, che il contratto di comodato sia registrato e che sia presentata la dichiarazione TASI attestante il possesso di detti requisiti.

Si evidenzia che la riduzione rileva solo per il comodante in quanto il comodatario fruisce dell’esenzione TASI prevista per l’abitazione principale “non di lusso”.

FABBRICATI “BENI MERCE”

Per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, c.d. “beni merce”, l’aliquota TASI è ridotta allo 0,1% fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati. Il Comune può aumentare l’aliquota fino allo 0,25% o diminuirla fino ad azzerarla.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Analogamente a quanto previsto ai fini IMU, ai fini TASI il comma 54, Finanziaria 2016 dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.

Si segnala inoltre che non sono assoggettati a TASI anche i seguenti beni immobili:

  • i terreni agricoli (da chiunque posseduti e a prescindere dall’ubicazione) nonché le aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti/IAP (assimilati ai terreni agricoli);
  • gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali ex art. 73, comma 1, lett. c), TUIR destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all’educazione cristiana, ex art. 16, comma 1, lett. a), Legge n. 222/85. L’esenzione trova applicazione con le medesime modalità previste ai fini IMU e quindi “va applicata solo alla frazione di unità destinata all’attività non commerciale” ed è subordinata alla presentazione dell’apposita dichiarazione;
  • i fabbricati classificati/classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • i fabbricati destinati ad usi culturali di cui all’art. 5-bis, DPR n. 601/73 nonché quelli destinati esclusivamente all’esercizio del culto, compatibilmente con gli artt. 8 e 19 della Costituzione;
  • i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e bivacchi;
  • gli immobili utilizzati dalla casse edili, destinati allo svolgimento di attività assistenziali e previdenziali (Risoluzione MEF 5.10.2015, n. 8/DF).

Il Comune può inoltre deliberare riduzioni/esenzioni con riguardo a talune fattispecie elencate dall’art. 1, comma 679, Finanziaria 2014, quali, ad esempio, le abitazioni con unico occupante, quelle tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, quelle occupate da soggetti che risiedono/dimorano all’estero per più di 6 mesi all’anno e quelle rurali.

Il Comune può disporre altresì l’azzeramento dell’aliquota TASI per determinate categorie di immobili (ad esempio, per gli immobili assoggettati ad IMU).

FABBRICATI NEI TERRITORI COLPITI DA TERREMOTI/ALTRI EVENTI CALAMITOSI

Per gli immobili inagibili/inabitabili a seguito di eventi sismici/alluvioni/altre calamità naturali è necessario fare riferimento agli specifici provvedimenti per verificare i termini e le modalità di riconoscimento dell’esenzione TASI ovvero di riduzioni TASI diverse da quelle ordinariamente previste (riduzione della base imponibile del 50%).

BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE

Al fine di determinare l’ammontare dell’imposta dovuta, alla base imponibile TASI va applicata l’aliquota prevista, rapportata al periodo e alla percentuale di possesso. Anche per la TASI trova applicazione l’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 23/2011 per cui il mese si considera per intero se il possesso/detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.

La base imponibile TASI si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata, risultante all’inizio dell’anno, i seguenti moltiplicatori stabiliti in relazione alla specifica categoria catastale.

Tipologia fabbricato                Moltiplicatore                          TASI

 da A/1 a A/11 esclusa A/10 160  C/2, C/6 e C/7

 B, C/3, C/4 e C/5 140

 A/10 e D/5 (*) 80

 C/1 55

 D (esclusa D/5) (*) 65

(*) Per gli immobili privi di rendita catastale posseduti da imprese, al costo risultante dalle scritture

contabili si applicano i coefficienti di cui al DM 29.2.2016.

Immobili di interesse storico – artistico/fabbricati inagibili o inabitabili Per gli immobili di interesse storico – artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile ordinariamente determinata è ridotta al 50%. Tale riduzione è applicabile solo per il periodo dell’anno durante il quale sussiste detta condizione.

Fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione

Per i fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione l’imposta va determinata sul valore dell’area edificabile, fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato. Se l’immobile è di interesse storico – artistico, si ritiene che la base imponibile, determinata sul valore dell’area edificabile, vada poi ridotta al 50%.

Aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili la base imponibile è rappresentata dal valore venale/commerciale all’1.1 dell’anno di imposizione (2016).

Rendita catastale in presenza dei c.d. “imbullonati”

Come noto, per gli immobili a destinazione speciale/produttiva la rendita catastale è determinata tramite stima diretta che valuta(va), oltre alle componenti edilizie, anche le componenti impiantistiche strutturalmente connesse, senza le quali la struttura perderebbe la specifica destinazione d’uso (c.d. “imbullonati”). In base all’art. 1, commi da 21 a 24, Finanziaria 2016, dal 2016, dalla stima diretta volta alla quantificazione della rendita catastale vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”). A tal fine è necessario presentare gli atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale

degli immobili già censiti (procedura DOCFA). Solo per il 2016, la rendita risultante dall’atto di aggiornamento presentato entro il 15.6.2016 ha effetto dall’1.1.2016 ed è quindi utilizzabile per determinare la TASI 2016.

Immobili categoria D

Al fine di determinare la base imponibile TASI degli immobili classificabili nella “categoria D” va fatto riferimento a quanto previsto ai fini IMU e quindi:

  • per i fabbricati iscritti in Catasto, alla rendita catastale rivalutata va applicato lo specifico moltiplicatore (“valore catastale”);
  • per i fabbricati classificabili nella categoria catastale “D”, non iscritti in Catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, è necessario moltiplicare il valore di bilancio per gli specifici coefficienti aggiornati, per il 2016, dal DM 29.2.2016 (“valore contabile”);
  • per i fabbricati non iscritti in Catasto, diversi dai precedenti, rileva la c.d. “rendita proposta”.

L’aliquota base è pari all’1‰. Il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento ovvero aumentare l’aliquota in modo tale che la somma tra la stessa e l’aliquota IMU non sia superiore all’aliquota IMU massima statale al 31.12.2013 pari al 10,60‰. In merito va inoltre considerato l’art. 1, comma 677, Finanziaria 2014 ai sensi del quale per il 2014 e 2015 l’aliquota massima non può superare il 2,50‰ (1‰ per i fabbricati rurali strumentali) e ..“Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti …, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate  detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU …”.

Con l’art. 1, comma 28, Finanziaria 2016 il Legislatore ha stabilito che per il 2016, con riferimento agli immobili non esenti, il Comune può mantenere le maggiorazioni TASI di cui all’art. 1, comma 677, Finanziaria 2014, nella stessa misura applicata per il 2015. In merito il MEF nella Risoluzione 22.3.2016, n. 2/DF ha ribadito che per il 2016 ai Comuni (fatte alcune eccezioni) non è concesso incrementare il carico impositivo rispetto a quello risultante applicando quanto deliberato ed in vigore per il 2015.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento della TASI va effettuato (analogamente al versamento dell’IMU) tramite mod. F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

3958 Abitazione principale e relative pertinenze

3959 Fabbricati rurali ad uso strumentale

3960 Aree fabbricabili

3961 Altri fabbricati

Il versamento può essere effettuato anche con apposito bollettino di c/c/p, approvato con il DM 23.5.2014, che può essere presentato in forma cartacea ovvero utilizzando il canale telematico di Poste spa. Per il versamento va utilizzato il numero di c/c “1017381649” valido per tutti i Comuni.

Con riguardo all’importo minimo di versamento, pari a € 12, il MEF nella Circolare 18.5.2012, n. 3/DF, ha precisato che lo stesso va riferito all’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta, fermo restando che il singolo Comune può deliberare diversamente. È quindi possibile che sia richiesto anche il versamento di somme inferiori a detto limite. Relativamente all’invio dei modelli precompilati TASI da parte dei Comuni, l’IFEL nella Nota 12.5.2015 ha precisato che il Comune ha la facoltà e non l’obbligo di inviare i modelli precompilati.

Merita evidenziare che, nell’ambito del DL n. 193/2016, nel testo risultante dopo la recente conversione in legge, è prevista l’eliminazione dell’obbligo di utilizzare il canale telematico per il versamento tramite il mod. F24 di importi superiori a € 1.000 da parte dei soggetti privati.

L’applicabilità di tale novità già in sede di versamento del saldo TASI (e IMU) 2016 è collegata alla data di pubblicazione sulla G.U. della legge di conversione (entro il 15.12.2016).

FD 40 – 30.11.2016

Rif.
P. Marraghini – Tel. 0575 399428 – e-mail: marraghini@assindar.it
M. Bambagini – Tel. 0564 468806 – e-mail: m.bambagini@confindustriagrosseto.it