VERSAMENTO TASSA LIBRI SOCIALI 2018

( Fisco e Diritto d’Impresa )

VERSAMENTO TASSA LIBRI SOCIALI 2018

Entro il prossimo 16 marzo 2018 le società di capitali  sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali. L’importo dovuto è collegato all’ammontare del capitale sociale alla data dell’1.1.2018.

Tutte le società di capitali (spa, srl e sapa) devono versare la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali. Come precisato nella CM 3.5.96, n. 108/E sono obbligate al versamento anche le società in liquidazione ordinaria e le società sottoposte a procedure concorsuali, sempreché permanga l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.

In caso di trasferimento della sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell’Agenzia delle Entrate dopo aver versato la tassa annuale, la società non è tenuta ad un ulteriore versamento in quanto non è necessaria una nuova vidimazione dei libri. Relativamente ad una società costituita a fine 2017 (ad esempio, in data 16.11.2017) con chiusura del primo esercizio il 31.12.2018, si ritiene che la tassa in esame sia dovuta per anno e non per periodo d’imposta. Ne consegue che, in sede di costituzione, la società ha versato la tassa (dovuta) per il 2017 ed entro il 16.3.2018 dovrà versare quanto dovuto per il 2018.

Sono esonerati dal pagamento della tassa in esame i seguenti soggetti:

  • Società cooperative e di mutua assicurazione; in sede di vidimazione dei libri / registri da parte di una cooperativa / mutua assicuratrice è dovuta la tassa di concessione governativa pari a € 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine). Ciò è richiesto anche in caso di vidimazione (eventuale) di un libro sociale (ad esempio, libro decisioni soci) da parte di una società di persone.
  • Consorzi che non assumono la forma di società consortili (RM 10.11.90, n. 411461).
  • Società di capitali dichiarate fallite (ordinanza Tribunale di Torino 19.2.96), in quanto il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che devono essere vidimate dal Giudice Delegato “senza spese”.
  • Società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002.

Pertanto se tali soggetti non devono assolvere la tassa di C.G. in sede di vidimazione, gli stessi non sono neppure tenuti al versamento (forfetario) annuale.

La tassa annuale sostituisce la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (libro assemblee soci, libro decisioni Consiglio di amministrazione, ecc.); è deducibile ai fini IRES / IRAP ed è dovuta in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati nell’anno.

L’importo da versare è differenziato in base all’ammontare del capitale sociale / fondo di dotazione della società risultante all’1.1 dell’anno per il quale si effettua il versamento. Per il versamento 2018 (in scadenza il 16.3.2018) va fatto riferimento al capitale sociale / fondo di dotazione all’1.1.2018 e quindi quanto dovuto è così individuato.

Capitale sociale / fondo di dotazione all’1.1.2018                             Tassa annuale dovuta

inferiore o pari a € 516.456,90                                                                     € 309,87

superiore a € 516.456,90                                                                              € 516,46

Eventuali variazioni del capitale sociale / fondo di dotazione successive all’1.1.2018 non assumono alcuna rilevanza (le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2019).

Il versamento va effettuato tramite il mod. F24 e può essere compensato con eventuali crediti disponibili. In particolare, nella Sezione “Erario” vanno riportati i seguenti dati.

  • Codice tributo “7085”
  • Anno di riferimento “2018”

In sede di vidimazione dei libri al Notaio / Registro delle Imprese va esibita la prova dell’avvenuto pagamento della tassa in esame.

Le società di capitali costituite successivamente all’1.1.2018 sono tenute a versare la tassa annuale

(€ 309,87 / 516,46) esclusivamente mediante bollettino di c/c/p n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

REGIME SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO OPEROSO

L’omesso / tardivo versamento della tassa in esame può essere regolarizzato tramite il ravvedimento applicando le sanzioni ridotte in ragione del termine di regolarizzazione:

Sanzione ridotta                                                                Termine di regolarizzazione

dallo 0,1% all’1,4% (1% x 1/10)                       Entro 14 giorni dalla scadenza, applicando lo 0,1% per ogni giorno di ritardo

1,50% (15% x 1/10)                                         Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza

1,67% (15% x 1/9)                                          Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza

3,75% (30% x 1/8)                                                      Entro 1 anno (dal 16.3) –  Entro il prossimo 16.3.2018 è possibile regolarizzare l’omesso versamento della tassa dovuta per il 2017 e scaduta il 16.3.2017.

4,29% (30% x 1/7)                                          Entro 2 anni (dal 16.3)

5% (30% x 1/6)                                               Entro il termine di accertamento.

L’importo della tassa va maggiorato degli interessi di mora, calcolati applicando il tasso di interesse legale (0,1% nel 2017, 0,3% dall’1.1.2018. In caso di “tardivo” versamento della tassa non contestuale al versamento della sanzione ridotta, quest’ultima va commisurata in base ai giorni di ritardo del versamento della tassa. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 5.8.2011, n. 41/E, in presenza di un versamento eseguito con 3 giorni di ritardo e regolarizzato entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari allo 0,3% (0,1% x 3).

Si rammenta infine che il versamento della tassa cumulativamente agli interessi va effettuato tramite il mod. F24, mentre  la sanzione va versata tramite il mod. F23 riportando i seguenti dati.

campo 6 codice ufficio “RCC”

campo 9 causale “SZ”

campo 10 anno di riferimento della tassa (“2018”, “2017”, ecc.)

campo 11 codice tributo “678T”

In merito all’individuazione della sanzione applicabile alle predette violazioni va evidenziato che il

D.Lgs. n. 473/97 ha modificato l’art. 9, DPR n. 641/72 eliminando il comma 3 che prevedeva una

specifica sanzione per il mancato / ritardato versamento delle tasse annuali.

Secondo l’interpretazione data dal Ministero, all’omesso / ritardato versamento della tassa annuale risulta applicabile la regola generale in materia di omesso versamento dei tributi di cui all’art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 471/97 in base alla quale dall’1.1.2016 la sanzione è pari al 30% dell’importo dovuto, ovvero al 15% se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni e scende all’1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 15 giorni.