ALIQUOTE ORDINARIE CIGO – VERIFICA DELLA SOGLIA DIMENSIONALE

( Lavoro e Previdenza )

ALIQUOTE ORDINARIE CIGO – VERIFICA DELLA SOGLIA DIMENSIONALE

Nella soglia dimensionale calcolata, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell’anno precedente, andranno conteggiati anche gli apprendisti. Per l’anno 2016 gli apprendisti andranno conteggiati per il periodo da settembre a dicembre 2015.

Il D.L.vo n. 148/2015 ha modificato l’impianto contributivo in materia di cassa integrazione ordinaria, sia con riguardo alla misura di finanziamento mensile, che con riferimento al contributo addizionale dovuto in relazione alla prestazione fruita.

Per quanto attiene al primo aspetto, va osservato che l’articolo 13 del decreto di riordino, riduce gli oneri contributivi ordinari della cassa e rimodula le aliquote contributive per Cigo tra i vari settori, definendoli secondo le misure che seguono:

Destinatari Aliquota
Industria in genere fino a 50 dipendenti 1,70%
Industria in genere oltre 50 dipendenti 2,00%
Industria e artigianato edile – Operai 4,70%
Industria e artigianato lapideo – Operai 3,30%
Industria e artigianato edile e lapideo fino a 50 dipendenti – Impiegati/Quadri 1,70%
Industria e artigianato edile e lapideo oltre 50 dipendenti – Impiegati/Quadri 2,00%

Le nuove misure decorrono dal periodo di paga “settembre 2015”.
Le aziende che non abbiano applicato dal mese di competenza di settembre le nuove aliquote ordinarie, riceveranno rettifiche passive che potranno compensare il mese successivo a quello della ricezione.
 
Ai fini della definizione della soglia dimensionale, che determina la differente percentuale di contribuzione dovuta, il limite occupazionale si calcola, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell’anno civile precedente dichiarato dall’impresa. Per le aziende costituite nel corso dell’anno civile, si fa riferimento al numero di dipendenti in forza alla fine del primo mese di attività.

Nel computo vanno ricompresi tutti i dipendenti, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti con qualsiasi tipologia contrattuale. Al verificarsi di eventi che modificano la forza lavoro in precedenza comunicata, determinando una variazione della misura della contribuzione, l’impresa è tenuta a fornire all’Istituto apposita dichiarazione di responsabilità.

Per quanto riguarda la forza dimensionale dell’anno 2015, per le imprese che già operavano con dipendenti prima dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 148/2015, la relativa soglia rimane quella dichiarata con riferimento all’anno 2014.

Le aziende, invece, che hanno iniziato l’attività con dipendenti a far tempo dal 24 settembre 2015, dovranno attenersi alle previsioni sopra illustrate.

Per quanto riguardal’anno 2016, il limite dimensionale sarà quello determinato come media annua del 2015. Al riguardo, si precisa che, ai fini del computo, per i mesi da “gennaio ad agosto 2015”, non si terrà conto del personale con qualifica di apprendista che, invece, dovrà essere considerato nella determinazione della forza occupazionale per i periodi da “settembre a dicembre 2015”.

La media ponderata, come sopra definita, costituirà la forza dimensionale da considerare ai fini della determinazione dell’aliquota di contribuzione ordinaria dovuta per il 2016.

Laddove, in relazione ai criteri stabiliti dal D.L.vo n. 148/2015, il nuovo requisito occupazionale determini una modifica della forza aziendale con conseguente variazione nella misura della contribuzione ordinaria mensile rispetto a quella precedente, le imprese dovranno darne comunicazione all’Istituto. A tal fine, le aziende si avvarranno della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “Requisito occupazionale Cigo” e utilizzando la seguente locuzione: “Comunico la media occupazionale aziendale ai fini della determinazione dell’aliquota Cigo”.

La Sede territorialmente competente gestirà gli effetti contributivi di tale informazione (attribuendo o eliminando i codici di autorizzazione 1S/1J) e ne darà comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previdenziale.

Per quanto concerne, invece, la regolamentazione degli adempimenti connessi al versamento del contributo addizionale, introdotto dal D.L.vo n. 148/2015, l’Istituto comunica che saranno successivamente emanate specifiche istruzioni finalizzate a favorire la corretta gestione degli adempimenti informativi e contributivi

 

LP 18- 1/2016

 

Rif.
A. Tarquini – Tel. 0575/399431 – e-mail
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