AUTOLIQUIDAZIONE 2016/2017 – DALL’INAIL LE ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO

( Lavoro e Previdenza )

AUTOLIQUIDAZIONE 2016/2017 – DALL’INAIL LE ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO

Fornite dall’Inail le istruzioni operative per l’autoliquidazione annuale dei premi assicurativi 2016-2017.

Informiamo che l’Inail con la circolare n. 575/17, ha reso note le istruzioni operative relative all’autoliquidazione annuale dei premi assicurativi 2016/2017.

Il versamento del premio in un‘unica soluzione, o della prima rata, dovrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2017. Per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nell’anno 2016, tramite i servizi telematici, la scadenza è prevista per il 28 febbraio 2017.

A seguito del provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha fissato per l’anno 2016, nella misura dello 0,55%, il tasso medio di interesse da utilizzare per il calcolo degli interessi, per le richieste di rateazione del premio, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata del premio di autoliquidazione 2016/2017 sono determinati nelle seguenti misure:

Rate Data scadenza Data utile per il pagamento Coefficiente interessi
16 febbraio 2017 16 febbraio 2017 0
16 maggio 2017 16 maggio 2017 0,00134110
16 agosto 2017 21 agosto 2017 0,00272740
16 novembre 2017 16 novembre 2017 0,00411370

Per coloro che invece usufruiscono del pagamento rateale per l’autoliquidazione 2016/2017 in scadenza a giugno, fermo restando che entro il 16 giugno 2017 dovrà essere stato effettuato il versamento del 50% di quanto dovuto, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della terza e quarta rata, scadenti il 16 agosto e 16 novembre, sono determinati nelle seguenti misure:

Rate Data scadenza Data utile per il pagamento Coefficiente interessi
1° e 2° 16 giugno 2017 16 giugno 2017 0
16 agosto 2017 21 agosto 2016 0,00091918
16 novembre 2017 16 novembre 2017 0,00230548

L’Istituto ricorda infine che, ai sensi all’articolo 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/06 e s.m.i., il pagamento della rata di agosto potrà essere effettuato senza maggiorazioni entro il giorno 20 agosto 2017.

I datori di lavoro che, per riduzione o cessazione di attività prevista nel 2017, suppongano di erogare per tale anno un importo di retribuzioni inferiori rispetto al 2016, entro il prossimo 16 febbraio dovranno inviare, attraverso il servizio telematico dell’Inail “ Riduzione presunto”, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni, indicando l’importo che verrà corrisposto nel 2017.

Addizionale Fondo per le vittime dell’amianto.

Il D.M. 19 gennaio 2015 ha confermato i criteri di individuazione delle aziende tenute al pagamento dell’addizionale per il finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto indicati ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 del decreto interministeriale n. 30/2011 e ha fissato, a decorrere dall’anno 2014, le seguenti misure percentuali per la determinazione dell’addizionale stessa: – 1,33% per le imprese inquadrate nelle gestioni tariffarie Artigianato, Industria, Terziario e altre Attività, titolari di PAT.

Per le PAT, l’obbligo di versare l’addizionale è evidenziato nelle basi di calcolo del premio nell’apposito campo “Addizionale amianto L. 244/2007” con il valore “SI”.

Riduzione del premio assicurativo.

L’art. 1, comma 128 della legge n. 147/2013 ha disposto che con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Inail, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

La riduzione si applica in autoliquidazione ai premi ordinari delle polizze dipendenti, ai premi delle polizze navigazione marittima e ai premi speciali unitari delle polizze artigiani.

La misura della riduzione da applicare al premio di regolazione 2016 è pari al 16,61 e la misura della riduzione da applicare al premio di rata 2017 è pari al 16,48%.

Per la verifica della sussistenza dei requisiti per l’applicazione della riduzione sono fissati criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio.

Polizze dipendenti – lavorazioni iniziate da oltre un biennio: La riduzione si applica alle lavorazioni con data precedente al 3 gennaio 2015. Per ogni voce (lavorazione) si confronta il tasso applicabile medio del triennio 2013/2015 (TA) e il tasso di tariffa (TM). La riduzione spetta se il TA è inferiore o pari al TM ed è applicata automaticamente anche al premio supplementare silicosi.

Polizze artigiani – lavorazioni iniziate da oltre un biennio: La riduzione si applica alle lavorazioni con data precedente al 3 gennaio 2015. Per ogni voce (lavorazione) si confronta l’Indice di Gravità Aziendale della classe di rischio di riferimento (IGA) calcolato annualmente e l’Indice di Gravità Medio della stessa classe di rischio (IGM) calcolato con riferimento al triennio 2012/2014 e valido per il triennio 2017/2019. La riduzione spetta se l’IGA è inferiore o pari all’IGM.

Polizze dipendenti – lavorazioni iniziate da non oltre un biennio: Le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2015. La riduzione si applica ai soggetti che dimostrino l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che presentano o hanno già presentato nel corso del biennio l’istanza ex art. 20 MAT telematica, accettata dall’Inail ed è applicata automaticamente anche al premio supplementare silicosi.

Polizze artigiani – lavorazioni iniziate da non oltre un biennio: Le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2015. La riduzione si applica ai soggetti che dimostrino l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che presentano o hanno già presentato nel corso del biennio l’istanza I/P legge 147/2013 tramite il modulo telematico 20 MAT, accettata dall’INAIL.

Riduzione del premio per il settore edile.

Per quanto di interesse del settore delle costruzioni, si evidenziano, in particolare, le indicazioni in merito allo sconto per il settore edile di cui all’art. 29 del decreto-legge n. 244/95 e s.m.i., da applicare alla regolazione del premio 2016 che è stato confermato nella misura dell’11,50%, in virtù della pubblicazione del Decreto direttoriale 10 novembre 2016.

I datori di lavoro che intendono avvalersi di tale riduzione dovranno presentare, entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, alla Sede Inail competente, l’apposito “modello autocertificazione per sconto edile”, pubblicato sul portale informatico dell’Istituto.

Con tale modello, i datori di lavoro devono dimostrare di non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di fruizione dell’agevolazione.

Al riguardo, viene ricordato che, se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta, i datori di lavoro sono tenuti anche a presentare al competente Ispettorato territoriale del lavoro la dichiarazione per benefici contributivi con la quale si autocertifica l’inesistenza di provvedimenti definitivi, ammnistrativi o giurisdizionali, in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito, come indicato dall’allegato A del decreto 30 gennaio 2015.

La domanda di ammissione alla sconto edile deve essere presentata indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “tipo” codice “1” ed il relativo importo sul quale applicare la riduzione.

Maternità, paternità e sostituzione di lavoratori in congedo.

Lo sgravio contributivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità.

La riduzione del premio è concessa nella misura del 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti (fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento), sia in regolazione 2016 che in rata 2017, a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti per il Durc on line.

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “7” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

Imprese artigiane.

Con effetto dal 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla Gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali.

La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.

Lo sconto è applicato alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2014-2015.

Per usufruire della riduzione, le imprese devono aver fatta preventiva richiesta di ammissione al beneficio, barrando la casella, appositamente inserita nel modulo di dichiarazione delle retribuzioni 2015, recante la dicitura “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege n. 296/2006, art. 1, commi 780 e 781”, inviata entro il 29 febbraio 2016.

La riduzione si applica alla regolazione 2016 nella misura del 7,61%.

L’Inail ricorda che nelle basi di calcolo del premio, la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2016 Agevolazioni” con il codice 127.

Per l’applicazione della riduzione alla regolazione 2017, le imprese devono aver fatta preventiva richiesta di ammissione al beneficio, barrando la casella, appositamente inserita nel modulo di dichiarazione delle retribuzioni 2016, recante la dicitura “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege n. 296/2006, art. 1, commi 780 e 781”, da inviare entro il 28 febbraio 2017

Alleghiamo gli importi diffusi dall’Inail – Sede Territoriale Arezzo-Siena, relativi alle retribuzioni imponibili anno 2016 per le categorie di lavoratori per le quali sono stabilite retribuzioni convenzionali collegate agli importi del minimale e massimale per la determinazione e rivalutazione delle prestazioni economiche (es. dirigenti, lavoratori parasubordinati, soci, ecc.).

Per quanto non richiamato espressamente nella presente nota, si fa esplicito rinvio alla Guida Autoliquidazione, edizione del 10 gennaio 2017, pubblicata sul portale informatico dell’Inail.

LP 7 – 20.1.2017

Rif.
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