DAL 1° APRILE NUOVA MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

( Lavoro e Previdenza )

DAL 1° APRILE NUOVA MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Le domande devono essere presentate direttamente all’Inps esclusivamente in modalità telematica

L’Inps con Circolare n° 45 del 22 marzo 2019 comunica che a decorrere dal 1° aprile 2019 le domande, finora presentate dal lavoratore al proprio datore di lavoro in modalità cartacea utilizzando il modello “ANF/DIP”, dovranno essere inoltrate esclusivamente all’Inps in via telematica, al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere ripresentate.

Solo nel settore agricolo la domanda di ANF continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello cartaceo attualmente previsto.

Le domande presentate in via telematica all’INPS a decorrere dal 1° aprile 2019, saranno istruite dall’Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione richiesta tenuto conto della tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

Al richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione. L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell’Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare il lavoratore che presenta la domanda di “ANF DIP” deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.  Sempre dal 1° aprile 2019, al richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”), come finora previsto, ma l’Istituto procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP” secondo le nuove modalità operative. Solo in caso di reiezione sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento.

La domanda di ANF deve essere presentata dal lavoratore all’INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:

WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;

Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore).

Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore stesso e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.

Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.

Per gli ANF presentati in modalità cartacea direttamente al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, il datore di lavoro dovrà, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019.

Dopo la predetta data non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.

Con successivi Messaggi l’Inps illustrerà le nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens nei casi di conguaglio di ANF arretrati e le caratteristiche dell’utility disponibile nel Cassetto previdenziale.

Rif.

Luca Migliorini – Tel. 0575399448 – e-mail: l.migliorini@confindustriatoscanasud.it

Rita Collina – Tel. 0564468808 – e-mail: r.collina@confindustriatoscanasud.it

Roberto Gemini – Tel. 0577257215 – e-mail: r.gemini@confindustriatoscanasud.it