ENASARCO: MINIMALI E MASSIMALI 2020
La Fondazione Enasarco ha comunicato gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per l’anno 2020.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono così determinati:
Agente plurimandatario monomandatario
Minimale 431,00 € 861,00 €
Massimale 25.682 € 38.523 €
Agente plurimandatario
- Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 25.682 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.365,94 euro).
- Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 431 euro (107,75 euro a trimestre).
Agente monomandatario
- Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 38.523 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 6.548,91 euro).
- Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 861 euro (215,25 euro a trimestre).
Aliquote contributive:
1. Per il Fondo di Previdenza l’aliquota contributiva passa dal 16,50% al 17,00%, equamente suddivisa tra agente e mandante, quindi 8,50% sull’imponibile provvigionale per ciascuna parte.
2. Per il Fondo di Assistenza per agenti operante in forma di società di capitali (Srl e SpA) l’aliquota resta del 4,00% (per importi provvigionali fino ad € 13.000.000,00) suddivisa tra agente e mandante come segue: carico agente 1,00%, a carico mandante 3,00%.
Il Regolamento Enasarco prevede un aumento delle aliquote contributive graduale e spalmato in un arco temporale di otto anni (dal 2013 al 2020):
importi |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Aliquota contributiva |
14,65% |
15,10% |
15,55% |
16,00% |
16,50% |
17,00% |
(di cui aliquota previdenza) |
12,50% |
12,50% |
12,55% |
13,00% |
13,50% |
14,00% |
(di cui aliquota previdenza a titolo di solidarietà) |
2,15% |
2,60% |
3,00% |
3,00% |
3,00% |
3,00% |
Ricordiamo che:
– le aziende sono tenute a calcolare e versare trimestralmente il contributo previdenziale per gli agenti che esercitano l’attività in forma individuale e in società di persone (snc/sas);
– il minimale di contribuzione:
- è frazionabile per quote trimestrali cumulate per i singoli trimestri di calendario di durata del rapporto di agenzia;
- non è dovuto se nel corso dell’anno non si matura alcun compenso (principio di produttività);
- è dovuto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo;
- per l’attività di agenzia svolta da società (diversa dalla SpA e dalla Srl) il minimale di contribuzione è dovuto per ciascun socio illimitatamente responsabile che svolga attività di agenzia ed è ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura uguale alle quote di ripartizione degli utili previste dal contratto sociale o, in difetto, in misura paritetica.
Rif.
Massimiliano Bucaletti – Tel. 0575399429 – e-mail: m.bucaletti@confindustriatoscanasud.it
Rita Collina – Tel. 0564468808 – e-mail: r.collina@confindustriatoscanasud.it
Roberto Gemini – Tel. 0577257215 – e-mail: r.gemini@confindustriatoscanasud.it