INAIL – INFORTUNI IN ITINERE E USO DEL VELOCIPEDE

( Lavoro e Previdenza )

INAIL – INFORTUNI IN ITINERE E USO DEL VELOCIPEDE

Diffuse dall’Inail le linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere.

L’Inail ha riassunto (con la circolare n. 14 del 25 marzo 2016, allegata), la disciplina dell’infortunio in itinere alla luce delle modifiche del DPR 1124/1965 (art.5, commi 4 e 5, della legge 221/2015) in cui si prevede che l’uso del velocipede deve intendersi sempre necessitato.

Precisiamo che per velocipedi si intendono (come definito dall’art. 50 del Dlgs 285/1992) “veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza”.

L’Inail già nel 2011 aveva espresso le linee interpretative in merito all’infortunio in itinere e all’utilizzo del mezzo privato – bicicletta (con la lettera della direzione centrale prestazioni del 7 novembre 2011). In quell’occasione si chiariva quando l’uso della bicicletta si poteva intendere necessitato. Questo concetto è ora superato dalle recenti modifiche al DPR 1124/1965, che prevedono, appunto, che l’uso del velocipede si debba intendere sempre necessitato.

L’Inail, con la circolare in esame, conferma le disposizioni generali in materia di infortunio in itinere anche relativamente all’uso del velocipede e agli infortuni occorsi con altri mezzi privati di trasporto. Nulla cambia rispetto alla valutazione del “carattere necessitato” degli altri mezzi di trasporto privato.

La circolare richiama le disposizioni vigenti in tema di infortunio in itinere, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 12 del Dlgs 38/2000, analizzando il caso relativo all’uso del velocipede.

Relativamente al concetti di “normalità del percorso”, l’Istituto precisa che, nel caso del velocipede, anche se il percorso è più lungo di quello normale”, l’evento sarà indennizzato purchè il percorso sia stato affrontato per esigenze e finalità lavorative ed in orari congrui rispetto a quelli lavorativi. Ricordiamo, infatti, che l’assicurazione infortunistica comprende gli infortuni occorsi al lavoratore “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”.

L’Istituto precisa, inoltre, che relativamente all’”interruzione o deviazione del percorso”, anche in caso di infortunio a bordo del velocipede la tutela assicurativa non opera in caso di interruzioni e deviazioni del percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, che siano del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate (quindi “dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”- come previsto dall’art. 12 del Dlgs 38/2000).

Non escludono, invece, l’indennizzabilità dell’infortunio, brevi soste che non espongono l’assicurato a rischi diversi da quelli che avrebbe dovuto affrontare sul normale percorso casa-lavoro.

LP 48 – 21.4.2016

Rif.
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