JOBS ACT – ESTENSIONE DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE AI LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

( Lavoro e Previdenza )

JOBS ACT – ESTENSIONE DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE AI LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

In caso di ricorso alla Cassa Integrazione il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

Il D.Lgs n. 148/2015, riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ha esteso la platea dei beneficiari delle integrazioni salariali che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ricomprende anche i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante con le seguenti specificità:
–       gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali ordinarie, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
–       gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie, sono anch’essi destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
–       gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari esclusivamente di tale trattamento, ma limitatamente al caso in cui l’intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale.
La misura della contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione è sempre allineata a quella del personale con qualifica di operaio.

Conseguentemente, per detti lavoratori, l’aliquota contributiva della Cigo è modulata come riportato nella tabella seguente:

Apprendistato professionalizzante
Aliquote contributive Cigo da “settembre 2015”

Imprese fino a 50 dipendenti Imprese oltre 50 dipendenti
Industria Edilizia Ind. e Artig. Lapidei Ind. e Artig. Industria Edilizia Ind. e Artig. Lapidei Ind. e Artig.
1,70% 4,70% 3,30% 2,00% 4,70% 3,30%

Per gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante occupati presso aziende destinatarie della sola CIGS, l’aliquota di finanziamento dovuta dal periodo di paga “settembre 2015” è pari allo 0,90% (di cui 0,30% a carico dell’apprendista).

Per espressa previsione legislativa, alla contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione (sia Cigo che Cigs), non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 1, della Legge n. 183/2011.

Ne consegue che la contribuzione sarà sempre dovuta in misura piena anche dai datori di lavoro che fruiscono dello sgravio contributivo previsto dalla legge di stabilità 2012 in favore dei contratti di apprendistato stipulati dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 (trattasi dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove).

In caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro con intervento della Cassa Integrazione il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

Ai fini dell’identificazione della durata del periodo di neutralizzazione, i datori di lavoro interessati rapporteranno a giornate il valore delle ore di cassa integrazione complessivamente fruite dall’apprendista in vigenza del contratto di tipologia professionalizzante.
 
Apprendisti mantenuti in servizio al termine del contratto: il D.lgs n. 81/2015, confermando la precedente disposizione di cui al TU dell’apprendistato, ha previsto, in favore del datore di lavoro, lo speciale beneficio costituito dal mantenimento, per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, del particolare regime contributivo previsto durante il contratto di apprendistato medesimo.

In relazione alle modifiche apportate all’impianto contributivo a supporto dell’apprendistato professionalizzante come sopra descritte, a far tempo dal periodo di paga “settembre 2015”, viene a modificarsi la misura della contribuzione datoriale dovuta per i lavoratori in questione che, allineandosi a quella prevista per gli apprendisti professionalizzanti, risentirà dell’aumento contributivo a titolo di Cigo/Cigs. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto al pagamento della contribuzione Cigo/Cigs sulla base dell’assetto e della misura prevista nel corso del periodo di apprendistato, a prescindere dalla qualifica conseguita dall’apprendista. Per gli apprendisti mantenuti in servizio da imprese destinatarie della Cigs, resta ferma l’aliquota (0,30%) a carico del lavoratore.

L’Inps con Messaggio n° 24 del 05.01.2016 ha fornito le istruzioni per la compilazione dei flussi UniEmens, nonché per la regolarizzazione delle differenze contributive connesse alle modifiche normative descritte. I datori di lavoro, in relazione ai periodi settembre-dicembre 2015, potranno effettuare la regolarizzazione del versamento dei contributi senza aggravio di oneri accessori entro il 16.04.2016.

LP 20 – 1/2016

 

 

Rif.
A. Tarquini – Tel. 0575/399431 – e-mail tarquini@assindar.it

L. Migliorini – Tel 0575/399448 – e mail migliorini@asindar.it

 

 

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