LEGGE DI STABILITÀ 2016: SINTESI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

( Lavoro e Previdenza )

LEGGE DI STABILITÀ 2016: SINTESI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

L’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di un importo pari a 3.250,00 euro annui.

Nel Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, è stata pubblicata la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016) che è entrata in vigore il 1° gennaio 2016. Si riporta di seguito una sintesi di alcune delle principali disposizioni in materia di lavoro.

Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato (commi 110 e 178-181)

Ai datori di lavoro privati, che effettuano assunzioni a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e lavoro domestico) dal 1°gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 3.250,00 euro annui.

Il predetto esonero non spetta nei seguenti casi:

–      assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

–      lavoratori per i quali questo beneficio o quello previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (esonero contributivo triennale) siano già stati usufruiti in relazione a precedente assunzione a tempo   indeterminato;

–      assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già avuto in essere un contratto a tempo indeterminato nell’ultimo trimestre 2015.

Ammortizzatori sociali in Deroga (comma 304)

Al fine di favorire la transizione verso il nuovo sistema degli ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro, è previsto per l’anno 2016 il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nella misura di 250 milioni di Euro.

Indennità di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL) (comma 310)

L’indennità di disoccupazione per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) è prorogata in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016 (nel limite di stanziamento di 54 milioni di Euro per l’anno 2016 e di 24 milioni di Euro per l’anno 2017).

Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL.

Misure a sostegno della genitorialità (commi 205 e 282-283)

Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, già previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono prorogati sperimentalmente per l’anno 2016 ed il congedo obbligatorio è aumentato da n. 1 a n. 2 giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa.

Disposizioni in materia di pensioni: “opzione donna” (comma 281)

E’ prorogata la sperimentazione della cosiddetta “opzione donna”, che permette, alle lavoratrici con 35 anni di contribuzione e 57 anni di età, l’accesso al trattamento anticipato di pensione con calcolo esclusivamente contributivo, sempreché i requisiti anagrafici e contributivi siano maturati entro il 31 dicembre 2015. Inoltre, si introduce un sistema di monitoraggio per la verifica della effettiva spesa e, laddove detta spesa dovesse risultare inferiore rispetto alle previsioni, un successivo provvedimento legislativo potrà definire l’utilizzo delle risorse residue per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe.

Riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti prossimi alla pensione (comma 284)

Viene previsto, a favore dei dipendenti a tempo indeterminato che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 di trasformare, su base volontaria e in accordo con il datore di lavoro, il rapporto di lavoro subordinato da tempo pieno a tempo parziale (mediante riduzione dell’orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%), con copertura contributiva figurativa ai fini pensionistici e con corresponsione mensile al dipendente stesso, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest’ultimo, con riferimento alla prestazione lavorativa non effettuata; detta somma non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata a contribuzione.

Premi di Risultato: aspetti fiscali e contributivi (commi 182-189 e 191)

E’ stata reintrodotta la disciplina tributaria specifica per l’imposta sostitutiva applicabile ai Premi di Risultato derivanti dalla contrattazione collettiva di secondo livello. La “detassazione” di tali emolumenti consiste nell’applicazione, per i dipendenti che hanno conseguito nell’anno precedente un reddito da lavoro dipendente fino a 50.000,00 Euro e nel limite detassabile di 2.000,00 Euro lordi, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 10%. Le somme premiali sono quelle di importo variabile collegate e corrisposte per incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, ovvero erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa; la verifica e la misurabilità dei relativi predetti parametri dovranno essere effettuate secondo criteri stabiliti da un Decreto Ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016.

Come già indicato, le somme oggetto di detassazione dovranno essere contenute in accordi collettivi di secondo livello (aziendali o territoriali) firmati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Vengono, invece, meno le risorse per il finanziamento della decontribuzione dei Premi di Risultato, sui quali nel 2016 potrà, quindi, operare solo la detassazione.

Welfare Aziendale: Modifiche all’art. 51, commi 2 e 3 del TUIR (comma 190)

Per incentivare la diffusione dei c.d. piani di welfare aziendale sono apportate decorrere dal 1° gennaio 2016 rilevanti modifiche alla disciplina dell’art. 51 del TUIR. In primo luogo, viene prevista la non imponibilità delle opere e dei servizi di utilità sociale, dal datore di lavoro erogati alla generalità o categorie di dipendenti ed ai loro familiari, volontariamente o contrattualmente, per le finalità di cui all’art. 100 del TUIR (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto).

La modifica consente di superare le precedenti interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate che vincolavano la non imponibilità dei predetti servizi in capo al dipendente alla condizione che la spesa fosse sostenuta volontariamente dal datore di lavoro e non in adempimento di un vincolo contrattuale. Viene, inoltre, aggiornata la casistica delle somme, dei servizi e delle prestazioni erogati alla generalità o a categorie di dipendenti e loro familiari, che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Aliquota gestione separata INPS (comma 203)

L’aliquota contributiva dovuta alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2016, è confermata nella misura del 27%; considerato l’aumento dello 0,72% destinato al finanziamento delle misure assistenziali, l’aliquota contributiva complessiva è quindi pari al 27,72%.

Lavoratori cosiddetti “esodati” (commi 265 e ss.)

In tema di lavoratori cosiddetti “esodati”, vi è un ulteriore intervento (il settimo) in favore dei soggetti salvaguardati, che garantisce l’accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad un massimo di ulteriori 26.300 soggetti, sia individuando nuove categorie di soggetti beneficiari sia incrementando i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 60 mesi successivi all’entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti. Per effetto di tali disposizioni il limite massimo numerico di soggetti salvaguardati viene elevato a n. 172.466.

LP 7 – 2/2016

Rif.    
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