SGRAVIO CONTRIBUTIVO SUI PREMI PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO – CANCELLAZIONE DI FATTO DAL 2015

( Lavoro e Previdenza )

SGRAVIO CONTRIBUTIVO SUI PREMI PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO – CANCELLAZIONE DI FATTO DAL 2015

Le risorse previste per il finanziamento dello sgravio contributivo sui premi di risultato sono state interamente destinate al finanziamento delle misure di detassazione e di facilitazione dell’utilizzo di forme di welfare aziendale.

Per effetto dell’articolo 1 comma 191 della Legge di Stabilità per il 2016, a partire dal medesimo anno 2016, le risorse previste per il finanziamento dello sgravio contributivo sui premi di risultato erogati a seguito di accordi contrattuali di secondo livello, sono interamente destinate al finanziamento delle misure di detassazione dei premi di risultato e di facilitazione dell’utilizzo di forme di welfare aziendale introdotte dalla medesima Legge di stabilità.

Poiché il meccanismo di copertura della decontribuzione prevede che il finanziamento di ciascun anno garantisce il beneficio relativo all’anno precedente – le imprese non possono più accedere allo sgravio contributivo sui premi di risultato erogati nel 2015 e per quelli che saranno erogati negli anni successivi.

Confindustria sta verificando l’esistenza di margini nell’ambito delle risorse del bilancio dello Stato per una eventuale reintroduzione di incentivi anche di natura contributiva.

 

LP 19 – 1/2016

 

Rif.
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