INCENTIVI NEL SETTORE AUTOTRASPORTO

( Trasporti e circolazione )

INCENTIVI NEL SETTORE AUTOTRASPORTO

Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l’anno 2018

Informiamo che su G.U. 163 del 16 luglio 2018 sono stati pubblicati il Decreto MIT n.221 del 20 aprile 2018 relativo agli incentivi per investimenti nel settore dell’autotrasporto per il 2018, nonché il Decreto attuativo 5 luglio 2018, entrambi allegati.

Riassumiamo di seguito gli aspetti salienti dei due provvedimenti.

DECRETO MINISTERIALE 20 APRILE 2018

Ripartizione delle risorse e tipologie di investimento

Le risorse ammontano complessivamente a 33,6 milioni di € e sono ripartite a seconda delle diverse tipologie di investimento, che riguardano:

– 9,6 milioni di € per l’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merce di massa complessiva a pieno carico pari o superiori a 3,5 ton, a trazione alternativa a metano CNG, a gas naturale LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (Full electric) e a trazione elettrica, nonché l’acquisizione di dispositivi idonei alla riconversione di autoveicoli a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica;

– 9 milioni di € per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica Euro VI, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 ton, con contestuale radiazione per rottamazione di veicoli di analoga massa di classe Euro inferiore;

14 milioni di € per l’acquisizione – anche mediante locazione finanziaria – di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza ed efficienza energetica, nonché per l’acquisizione di rimorchi/semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 ton allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale;

– 1 milione di € per l’acquisizione – anche mediante locazione finanziaria – di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta-casse per facilitare l’utilizzo di diverse modalità di trasporto senza rottura di carico.

 

I contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni tipologia di investimento; nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti, il MIT procederà ad una riduzione proporzionale dei contributi tra le imprese ammesse a contributo. E’ esclusa la cumulabilità di tali contributi con altre agevolazioni pubbliche per le stesse tipologie di investimento e per i medesimi costi ammissibili, al fine di evitare il superamento delle intensità massime di aiuto previsto dal Regolamento n.651/2014.

L’importo massimo ammissibile dei contributi è stabilito in 750.000 euro per singola impresa.

I beni acquisiti con incentivo ministeriale sono sottoposti al vincolo di inalienabilità fino al 31 dicembre 2021, pena la revoca del contributo erogato.

Importo del contributo, costi ammissibili ed intensità dell’aiuto

Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati dal 17 luglio 2018 ed ultimati entro il 15 aprile 2019.

Sono finanziabili le acquisizioni anche mediante locazione finanziaria dei seguenti beni:

– veicoli da 3,5 ton fino a 7 ton a trazione alternativa a metano CNG, elettrica e a motorizzazione ibrida (diesel-elettrico): l’importo del contributo è pari a 4.000 euro per veicoli CNG e a motorizzazione ibrida; 10.000 euro per veicoli a trazione elettrica;

– veicoli pari o superiore a 7 ton a trazione elettrica il contributo è pari a 20.000;

– veicoli pari o superiore a 7 ton e fino a 16 ton 8.000 euro per veicoli a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG;

– veicoli pari o superiore a 16 ton 20.000 euro per veicoli a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e gas naturale liquefatto LNG;

per l’acquisizione di dispositivi idonei alla riconversione di veicoli 3,5 ton come veicoli elettrici, il contributo è pari a 1.000 euro;

– veicoli Euro VI da 11,5 ton a 16 ton: l’importo del contributo è pari a 5.000 euro per ciascun veicolo radiato per rottamazione;

– veicoli EuroVI pari o superiore a 16 ton di classe: l’importo è pari a 10.000 euro per ciascun veicolo radiato per rottamazione;

– rimorchi/semirimorchi a norma UIC 596-5 o IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo tra quelli indicati nell’Allegato 1: 10% del costo di acquisizione per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese, con un tetto massimo di 5.000 euro; l’importo è pari a 1.500 euro per le imprese che non rientrano tra le PMI;

rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiore a 7 ton allestiti per trasporti in regime ATP mono o multi temperatura purchè le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore StageV o da unità criogeniche autonome non collegate con il motore del veicolo trattore oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. In ogni caso, i gas refrigeranti dovranno essere dotate di un GWP inferiore a 2.500: 10% del costo di acquisizione per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese, con un tetto massimo di 5.000 euro; l’importo è pari a 1.500 euro per le imprese che non rientrano tra le PMI;

sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiore a 7 ton allestiti per trasporti in regime ATP mono o multi temperatura delle unità frigorifere/calorifere installate con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore StageV o da unità criogeniche autonome non collegate con il motore del veicolo trattore oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. In ogni caso, i gas refrigeranti dovranno essere dotate di un GWP inferiore a 2.500: 10% del costo di acquisizione per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese, con un tetto massimo di 5.000 euro; l’importo è pari a 1.500 euro per le imprese che non rientrano tra le PMI;

– gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio/semirimorchio porta-casse: l’importo è pari a 8.500 euro per ciascun gruppo.

Una maggiorazione del 10% dei contributi – cumulabile e calcolata sull’importo netto del contributo – è riconosciuta alle imprese PMI ed a quelle aderenti ad una rete d’impresa per l’acquisto di trattori e di casse mobili.

A pena di inammissibilità le imprese dovranno fornire la documentazione attestante la rispondenza dei beni acquisiti con le caratteristiche tecniche stabilite dal decreto in commento.

Le modalità di dimostrazione dei requisiti e le modalità di presentazione delle domande sono contenute nel decreto 5 luglio 2018 di attuazione.

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GU e pertanto la data a partire dalla quale gli investimenti possono essere avviati è quella del 17 luglio 2018.

DECRETO DIRIGENZIALE 5 LUGLIO 2018

Termini, modalità di compilazione e presentazione della domanda

E’ ammessa una sola domanda per impresa iscritta all’Albo e/o al REN, esclusivamente in via telematica, attraverso il portale dell’automobilista.

La domanda potrà essere presentata a partire dalla data che sarà resa nota sul sito web del MIT: 

http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-perlanno-2018-formazione-e-investimenti

ed entro il 15 aprile 2019, secondo specifiche modalità che saranno pubblicate sulla medesima pagina del sito web.

Analogamente allo scorso anno, la domanda dovrà essere corredata da dichiarazioni sugli aiuti di Stato, sulla sussistenza delle caratteristiche tecniche degli investimenti, ecc.

Gli investimenti avviati in data anteriore al 17 luglio 2018 non sono ammissibili e scaduto il termine di presentazione della domanda (15 aprile 2019) il sistema telematico non consentirà ulteriori trasmissioni di documentazione.

Prova del perfezionamento dell’investimento

Le imprese debbono trasmettere la documentazione tecnica a seconda del tipo di investimento, il contratto di acquisizione dei beni (avente data successiva al 17 luglio 2018), nonché prova dell’integrale pagamento degli stessi attraverso la produzione di relativa fattura debitamente quietanzata; nel caso di semirimorchi, va evidenziato anche il prezzo dei dispositivi innovativi.

Nel caso di documenti redatti in lingua straniera che attestano l’acquisizione dei beni, gli stessi debbono essere tradotti in lingua italiana.

L’acquisto di beni tramite leasing finanziario, dovrà essere comprovato dal relativo contratto e della prova del pagamento dei canoni mensili dovuti al momento della presentazione della domanda (fattura quietanzata ovvero copia della ricevuta dei bonifici bancari).

Acquisizione di veicoli a trazione alternativa

La documentazione da produrre è la seguente:

documentazione da cui risulti il numero di targa (libretto; foglio di via; copia ricevuta domanda di immatricolazione);

attestazione tecnica del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal Decreto n.211/2018;

per i dispositivi idonei alla riconversione di autoveicoli a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, la prova documentale relativa al sistema di riqualificazione elettrica e relativa omologazione;

per i veicoli ibridi, anche l’attestazione che certifichi che il veicolo è munito per la propulsione di almeno due diversi convertitori di energia e di due diversi sistemi di immagazzinamento dell’energia a bordo del veicolo.

Radiazione per rottamazione di veicoli pari o superiori a 11,5 ton con contestuale acquisizione di veicoli EuroVI

La documentazione da produrre è la seguente:

dichiarazione dell’impresa di demolizione dell’avvenuta rottamazione con la targa del veicolo ovvero dichiarazione di presa in carico dei veicoli con l’impegno di procedere alla demolizione;

documentazione da cui risulti il numero di targa (libretto; foglio di via; copia ricevuta domanda di immatricolazione) del veicolo immatricolato per la prima volta in Italia;

l’acquisizione del nuovo e la rottamazione del vecchio veicolo debbono avvenire entro il periodo compreso tra il 17 luglio 2018 ed il 15 aprile 2019.

Acquisizione di rimorchi e semirimorchi per il trasporto combinato

La documentazione da produrre è la seguente:

documentazione da cui risulti il numero di targa (libretto; foglio di via; copia ricevuta domanda di immatricolazione) del veicolo immatricolato per la prima volta in Italia;

attestazione del costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare la rispondenza del veicolo alla normativa UIC o IMO, a seconda dei casi;

documentazione attestante l’installazione di almeno uno dei dispositivi innovativi indicati nell’Allegato 1 del decreto n.221/2018.

Le acquisizioni effettuate dalle PMI, debbono inoltre essere corredate dalle seguenti dichiarazioni:

dichiarazione sostitutiva attestante che l’investimento è stato effettuato nell’ambito di un programma destinato a creare nuovo stabilimento, ampliamento di uno esistente, diversificazione stabilimento o trasformazione radicale del processo produttivo di uno stabilimento esistente;

dichiarazione sostitutiva attestante numero unità di lavoro addette (ULA) ed il volume di fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.

Laddove la qualità di piccola o media impresa costituisce requisito per ricevere il contributo, nessuna ulteriore maggiorazione per il possesso del medesimo requisito può essere riconosciuto. 

Acquisizione di rimorchi e semirimorchi per il trasporto ATP

La documentazione da produrre è la seguente:

in caso di acquisizione di veicoli nuovi, dichiarazione del costruttore circa la rispondenza del veicolo ai contenuti del Decreto n.211/2018;

documentazione da cui risulti il numero di targa (libretto; foglio di via; copia ricevuta domanda di immatricolazione) del veicolo immatricolato per la prima volta in Italia;

in caso di sostituzione delle unità frigorifere/calorifere installate su veicoli sopra le 7 ton, attestazione del costruttore che le nuove unità sono alimentate da motore conforme a alla fase V del Reg. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante.

Acquisizione di casse mobili e rimorchi/semirimorchi portacasse

La documentazione da produrre è la seguente:

contratto o ordinativo di acquisto da cui risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse ed 1 rimorchio/semirimorchio portacasse per ogni gruppo;

documentazione relativa alla consegna dei beni che deve avvenire dopo il 17 luglio 2018;

attestazione del costruttore circa la rispondenza delle UTI alla normativa internazionale in materia;

circa il rimorchio/semirimorchio, documentazione da cui risulti il numero di targa (libretto; foglio di via; copia ricevuta domanda di immatricolazione) del veicolo immatricolato per la prima volta in Italia.

Attività istruttoria

Il MIT si avvale come per il passato di RAM Spa per l’istruttoria delle domande ed una Commissione appositamente nominata dal MIT valuta il lavoro di RAM. In caso di lacune sanabili in fase di istruttoria delle domande, da parte di RAM vengono richieste le opportune integrazioni entro un termine perentorio di 15 gg; in ogni caso, nessuna richiesta di integrazione è dovuta per la mancanza della documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione dal beneficio.

Il MIT provvederà a dare riscontro sugli esiti dell’istruttoria al richiedente, con notifica di un provvedimento che in caso negativo, conterrà la motivazione.

TC 34 – 17.07.2018


Allegato


Allegato

Rif.

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it

Giovanni Mascagni – Tel. 0564468807 – e-mail: g.mascagni@confindustriatoscanasud.it