CONTRIBUTI E CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE TURISTICHE

( Agevolazioni, Credito e Finanza, Assicurazioni )

CONTRIBUTI E CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE TURISTICHE

Interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Il Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” dispone, all’art. 1, la concessione di Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche, al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 

Beneficiari

Gli incentivi sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

 

Iniziative ammissibili

Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi:

a)  interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;

b)  interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

c)   interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);

d)  realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

e)  spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Gli interventi devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.

Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi, è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante «Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

 

Contributi

È riconosciuto, in favore dei soggetti di cui sopra, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all’80 per cento delle spese sostenute per gli interventi realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2024.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Per i soggetti di cui sopra è riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente:

a)  fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento;

b)  fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;

c)   fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Gli incentivi sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi.

Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Gli incentivi sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».

 

Procedure e termini

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto il Ministero del turismo pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi

Gli incentivi sono concessi, secondo l’ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

Le disposizioni si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

 

Riferimenti normativi

Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 – art. 1

FI 42– 15.11.2021

Rif.

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it

Francesco Giustarini – Tel. 0577257249 – e-mail: f.giustarini@confindustriatoscanasud.it