CONTRIBUTI E CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE TURISTICHE

( Agevolazioni, Credito e Finanza, Assicurazioni )

CONTRIBUTI E CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE TURISTICHE

Pubblicate le date di avvio dell’operatività ed accessibilità della piattaforma informatica:– dal giorno 21/02/2022 sul sito di Invitalia accesso alla sezione informativa dell’incentivo;– dalle ore 12:00 del 28/02/2022 sul sito di Invitalia accesso alla piattaforma per compilare il format online, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda

Il Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” dispone, all’art. 1, la concessione di Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche, al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Beneficiari

Gli incentivi sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Iniziative ammissibili

Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi:

1.   interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture, indicati dall’articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020;

2.   interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, di riqualificazione antisismica;

3.   interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come definite dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

4.   interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

5.   la realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

6.   gli interventi di digitalizzazione con riferimento alle spese previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale;

7.   l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, ivi inclusa l’illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi di cui alle sopracitate lettere a), b), c), d) ed e), e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del completamento dell’ammortamento degli stessi.

Gli interventi devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.

Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi, è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante «Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

 Contributi

Ai soggetti di cui sopra è riconosciuto un incentivo nella forma del credito di imposta fino all’80 per cento delle spese ammissibili sostenute per gli interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021. L’ avvio dei lavori deve essere provato con la comunicazione di avvio degli stessi alle autorità competenti. Le spese dell’intervento successive alla data del 7 novembre 2021 devono essere provate inequivocabilmente con la fattura.

Ai medesimi soggetti può essere riconosciuto anche un incentivo nella forma del contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi sopra elencati, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40.000 euro. Il contributo può essere aumentato, anche cumulativamente:

a)   fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento;

b)   fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;

c)   fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Procedure e termini

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, dell’Avviso Pubblico del 23 dicembre 2021, si comunicano le date di avvio dell’operatività ed accessibilità della piattaforma informatica:

      a partire dal giorno 21/02/2022 sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito) sarà possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati;

      a partire dalle ore 12:00 del 28/02/2022 sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito) sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il format online, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda.

 

FI 4– 03.02.2022 -AGGIORNAMENTO 23/02/2022

 

Rif.

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it

Francesco Giustarini – Tel. 0577257249 – e-mail: f.giustarini@confindustriatoscanasud.it