DECRETO SOSTEGNI

Contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici

Il “Decreto Sostegni” (Dl n. 41 del 22 marzo 2021) prevede, all’art. 1, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici.

Beneficiari

Soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Il soggetto richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

  • avere la partita IVA attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni;
  • aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
  • aver avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30 per cento rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019.

Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito relativo al calo di fatturato.

Non possono beneficiare del contributo le seguenti categorie:

– soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni (23 marzo 2021);

– soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto Sostegni (dal 24 marzo 2021);

– enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;

– intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

Iniziative ammissibili e agevolazione

Il bonus consiste nell’erogazione, da parte dall’Agenzia delle entrate, di una somma di denaro o, a scelta irrevocabile del contribuente, di utilizzare l’intero importo come credito d’imposta.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

  • 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
  • 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;
  • 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
  • 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;
  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

Nel dettaglio, il calcolo del contributo deve essere effettuato nel seguente modo:

  • se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ed è almeno del 30 per cento, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo se superiore.
  • per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ma inferiore al 30 per cento, ovvero pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.

In presenza dei requisiti, il contributo è quindi comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.

Procedure e termini

I contribuenti aventi diritto possono richiedere il contributo a fondo perduto con apposita istanza, da presentare esclusivamente in via telematica, dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021.

L’istanza deve essere presentata in via telematica mediante:

  • procedura web nel portale Fatture e Corrispettivi del sito web dell’Agenzia delle entrate,
  • software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico.

L’erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente dell’IBAN intestato al richiedente o, a scelta irrevocabile del richiedente, può essere utilizzato, nella sua totalità, come credito di imposta. Contestualmente al riconoscimento del contributo, l’Agenzia delle entrate emette il mandato di pagamento ovvero riconosce il credito di imposta, comunicando l’esito all’interno della sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Riferimenti normativi

“Decreto Sostegni” (Dl n. 41 del 22 marzo 2021), art. 1

Provvedimento del 23 marzo 2021

Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica dell’istanza

FI 8 – 29.03.2021

Rif.

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it