DETERMINAZIONE DELLA NUOVA PERCENTUALE DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DEI DPI

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DETERMINAZIONE DELLA NUOVA PERCENTUALE DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DEI DPI

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 381183 del 16 dicembre 2020

Informiamo che l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento in oggetto ha determinato la nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione previsti dal decreto Rilancio.

La percentuale, era già stata resa nota con il provvedimento dell’Agenzia e derivava, secondo quanto disposto dalla determinazione dell’Agenzia delle entrate del 10 luglio 2020, dal rapporto tra le risorse finanziare disponibili (200 milioni di euro) all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020 (1.278.578.142 euro). Tale rapporto, espresso in termini percentuali era pari al 15,6423 per cento.

Successivamente, l’art. 31 comma 4-ter del decreto Agosto, ha incrementato le risorse finanziarie di 403 milioni di euro, da distribuire tra i soggetti già individuati.

Pertanto, a seguito del ricalcolo la nuova percentuale di credito d’imposta spettante, tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili, è pari al 47,1617%

Si ritiene opportuno ricordare che al fine di beneficiare del credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, è necessario aver presentato dal 20/7/2020 al 7/09/2020, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione delle spese ammissibili.  Il credito d’imposta, fermo restando l’effettivo sostenimento delle spese, può essere:

  • utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sosteni­mento delle spese o in compensazione nel modello F24;
  • ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari fi­nan­ziari.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:

  • a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agen­zia delle Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile;
  • presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, entro il 31.12.2021, ad altri soggetti.

La comunicazione della cessione del credito va effettuata:

  • a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agen­zia delle Entrate che definisce la percentuale del credito d’imposta;
  • esclusivamente a cura del soggetto cedente;
  • utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione con le suddette modalità.

Dopo la comunicazione dell’accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

FI 78– 21.12.2020

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it