MASE – CONTRIBUTI PER GRANDI INVESTIMENTI PRODUTTIVI PER LA PRODUZIONE DI ELETTROLIZZATORI

( Agevolazioni, Credito e Finanza, Assicurazioni )

MASE – CONTRIBUTI PER GRANDI INVESTIMENTI PRODUTTIVI PER LA PRODUZIONE DI ELETTROLIZZATORI

Avviso pubblico per la presentazione di Piani di investimento produttivo per lo sviluppo della filiera di componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile – Linea B “Elettrolizzatori”

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di Piani di investimento produttivo per lo sviluppo della filiera di componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile da finanziare nell’ambito del PNRR (M2C2-I5.2 “Idrogeno”, Linea B “Elettrolizzatori”).

Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all’Avviso le imprese, di tutte le dimensioni, che intendono realizzare i programmi di investimento produttivo e che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione possiedano i requisiti previsti dall’Avviso.

Iniziative ammissibili

Possono beneficiare delle agevolazioni i programmi di investimento produttivo volti alla produzione di elettrolizzatori.

I programmi di investimento produttivo possono riguardare:

  1. la creazione di una nuova unità produttiva;
  2. l’ampliamento della capacità di un’unità produttiva esistente;
  3. la riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza.

Ai fini dell’ammissibilità, i predetti programmi di investimento produttivo devono:

  1. essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatta eccezione per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva, nonché per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano, per i quali l’impresa interessata deve dimostrare, pena la decadenza dal beneficio, la predetta disponibilità alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni. La disponibilità è attestata attraverso una specifica DSAN, allegando una visura catastale aggiornata. In tale documento dovrà essere descritta l’ubicazione, il dettaglio delle coordinate catastali identificative degli immobili, la tipologia e gli estremi del titolo di disponibilità (Atto di proprietà, Contratto di locazione ecc..) e, in caso di documenti diversi da titoli di proprietà, dovrà essere data indicazione della durata delle pattuizioni formalizzate che deve essere conforme alle normative vigenti, oltre che compatibile con la tempistica di attuazione del programma di investimento produttivo;
  2. prevedere un ammontare di spese ammissibili, come definite all’articolo 6 del presente Avviso, non inferiore a 10 (dieci) milioni di euro;
  3. essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 8. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori;
  4. essere ultimati entro l’11 maggio 2026. Per data di ultimazione si intende la data del certificato o verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori dell’intervento ammesso alle agevolazioni;
  5. rispettare il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
  6. nel rispetto di quanto previsto dal richiamato Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (principio “non arrecare un danno significativo” – DNSH) e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare RGSMEF n. 33 del 13 ottobre 2022, e alle relative schede tecniche applicabili all’Investimento 5.2 “Idrogeno”: scheda n. 25 e, ove inerenti con il programma di investimento produttivo, schede n. 1, n. 2 e n. 5. In sede di presentazione dell’istanza di accesso, i soggetti proponenti assumono l’impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (C/2023/111);
  7. prevedere che gli elettrolizzatori abbiano un consumo specifico di energia elettrica minore a 58 MWh/tH2 e siano finalizzati alla produzione di idrogeno rinnovabile.

I costi ammissibili devono riferirsi all’acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma di investimento oggetto della richiesta di agevolazioni. Detti costi riguardano:

  1. suolo aziendale e sue sistemazioni, nei limiti del 10 (dieci) per cento del complessivo programma di investimento produttivo ammissibile;
  2. fabbricati e altre opere murarie e assimilate, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del complessivo programma di investimento produttivo ammissibile;
  3. macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
  4. programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Contributi

Per la concessione delle agevolazioni di cui all’Avviso sono disponibili, a valere sulle risorse a disposizione del Ministero per l’attuazione dell’Investimento 5.2 “Idrogeno”, risorse complessivamente pari a euro 100.000.000,00 (cento milioni).

In attuazione della previsione recata dall’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, un importo pari ad almeno il 40 (quaranta) per cento delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le agevolazioni assumono la forma del contributo in conto impianti e sono concesse ai sensi della sezione 2.8 del Temporary Crisis and Transition Framework e della Decisione, nel rispetto di quanto di seguito indicato:

  1. per i programmi di investimento produttivo di cui all’articolo 5, comma 1, realizzati nelle zone a), le agevolazioni sono concesse nei limiti di un’intensità massima di aiuto del 35 (trentacinque) per cento rispetto ai costi ammissibili di cui all’articolo 6, comma 1;
  2. per i programmi di investimento produttivo di cui all’articolo 5, comma 1, realizzati nelle zone c), le agevolazioni sono concesse nei limiti di un’intensità massima di aiuto del 20 (venti) per cento rispetto ai costi ammissibili di cui all’articolo 6, comma 1;
  3. per i programmi di investimento produttivo di cui all’articolo 5, comma 1, realizzati nelle zone del territorio nazionale diverse rispetto a quelle richiamate alle precedenti lettere a) e b), le agevolazioni sono concesse nei limiti di un’intensità massima di aiuto del 15 (quindici) per cento rispetto ai costi ammissibili di cui all’articolo 6, comma 1.

Le intensità di cui al comma 2 possono essere aumentate di 10 (dieci) punti percentuali per le medie imprese e di 20 (venti) punti percentuali per le piccole imprese, ivi comprese le microimprese.

L’aiuto massimo concedibile non può in ogni caso superare:

  1. per programmi di investimento produttivo realizzati nelle zone a), il limite stabilito al punto 85, lettera g), punto ii) del Temporary Crisis and Transition Framework ai sensi del quale l’importo complessivo degli aiuti non può superare i 350 (trecentocinquanta) milioni di euro per impresa in Italia;
  2. per programmi di investimento produttivo realizzati nelle zone c), il limite stabilito al punto 85, lettera g), punto i) del Temporary Crisis and Transition Framework ai sensi del quale l’importo complessivo degli aiuti non può superare i 200 (duecento) milioni di euro per impresa in Italia;
  3. per programmi di investimento produttivo realizzati nelle zone del territorio nazionale diverse rispetto a quelle richiamate alle precedenti lettere a) e b), il limite stabilito al punto 85, lettera g), del Temporary Crisis and Transition Framework ai sensi del quale l’importo complessivo degli aiuti non può superare i 150 (centocinquanta) milioni di euro per impresa in Italia.

Ai fini del rispetto di quanto previsto al comma 4, fermo restando i possibili controlli nell’ambito del Registro nazionale aiuti, il soggetto proponente è tenuto a dichiarare, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, l’ammontare di eventuali agevolazioni pubbliche di cui ha già beneficiato in Italia ai sensi della sezione 2.8 del Temporary Crisis and Transition Framework.

Procedure e termini

Le domande di agevolazione devono essere presentate, pena l’invalidità e l’irricevibilità, esclusivamente, a mezzo PEC al seguente indirizzo IE@pec.mite.gov.it, indicando nell’oggetto “M2C2, Investimento 5.2, linea b) – elettrolizzatori” a decorrere dalle ore 10.00 del giorno 11 dicembre 2023 e fino alle ore 10.00 del giorno 26 gennaio 2024.

Riferimenti normativi

Decreto n. 510/23

FI 86 – 29.11.2023

Rif.

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it