FASE 2

( Attività associative) ( Coronavirus )

FASE 2

Il nuovo DPCM del 26 aprile 2020

Nella giornata di ieri è stato emanato un nuovo DPCM che regola, oltre ad altri temi di carattere generale, le modalità con cui verranno gestite le attività produttive a partire dal 4 maggio. Sempre nella giornata di ieri è stata inviata una comunicazione dei Ministri dello Sviluppo economico, della Salute e delle Infrastrutture e Trasporti, diretta al Ministro degli Interni, contenente interpretazioni finalizzate alla riapertura anticipata di alcune attività produttive (in allegato).

Al fine di fare chiarezza sulle gerarchie normative attualmente in essere, si riporta di seguito una nota esplicativa.

TEMA DELLE APERTURE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Da oggi e fino all’entrata in vigore del nuovo DPCM (4 maggio) restano valide le previsioni del DPCM del 10 di aprile che prevede all’allegato 3 i codici ATECO delle aziende autorizzate a svolgere attività.

Sempre per questa settimana, ovvero fino all’entrata in vigore del nuovo DPCM resta valida per le imprese (non rientranti nei codici ATECO definiti nel DPCM del 10 di aprile) che lo hanno fatto o per quelle che intendano farlo, la possibilità di apertura anticipata con comunicazione al Prefetto secondo le modalità comunicate nelle scorse settimane.

Da ieri, e quindi di fatto con efficacia per la sola settimana corrente, è stata inviata la comunicazione di cui sopra al Ministro degli Interni, e quindi alle Prefetture, per una estensiva interpretazione del principio di “attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale”. Tale comunicazione prevede che possano essere autorizzate dalle Prefetture alla riapertura anticipata “LE AZIENDE LE CUI ATTIVITA’ SIANO PREVALENTEMENTE ORIENTATE ALL’EXPORT”. Ciò da’ l’opportunità alle imprese che ritengano di possedere questo requisito di inoltrare comunicazione al Prefetto ed avviare le proprie attività prima del 4 maggio. A tal fine potrà essere utilizzata la modulistica già in essere legata al DPCM del 10 aprile 2020.

ASPETTI LEGATI ALL’APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA

Per quanto riguarda il tema dei protocolli di sicurezza il nuovo DPCM di ieri ha definito (allegati 6, 7, ed 8) i riferimenti normativi per l’attuazione misure di sicurezza per il contenimento del contagio nello svolgimento delle attività produttive e connesse. Quindi dall’entrata in vigore (ovvero il 4 maggio) senza nuovi provvedimenti regionali, quelli sopra riportati sono i riferimenti validi per organizzare le attività.

Per questa settimana resta valido quanto previsto dal protocollo del 14 di marzo aggiornato al 24 aprile ma, con specifico riferimento alla Regione Toscana, resta valida anche l’Ordinanza del Presidente Rossi n. 38 del 18 aprile, con la quale vengono definiti ulteriori adempimenti più stringenti per la tutela del lavoro nelle attività produttive.

Per le attività sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative, di manutenzione, gestione dei pagamenti, nonché attività di pulizia e sanificazione, spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e ricezione in magazzino di beni e forniture (art.2 comma 8 del nuovo DPCM ).

Le imprese, che riprendono la loro attività dal 4 maggio, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla loro riapertura a partire da oggi, 27 aprile (art. 2 comma 9 del nuovo DPCM).


Allegato