BREXIT – AGGIORNAMENTI DOGANALI (EORI/REX), IVA, UKCA E IRLANDA DEL NORD

( Attività associative) ( Europa e Internazionalizzazione )

BREXIT – AGGIORNAMENTI DOGANALI (EORI/REX), IVA, UKCA E IRLANDA DEL NORD

modifiche entrate in vigore il 1° gennaio

Ai fini doganali, UK è dal 1° gennaio 2021 come un qualsiasi altro paese terzo: per importare/esportare merci da/verso la Gran Bretagna (UK esclusa l’Irlanda del Nord – alle merci in entrata e in uscita dall’Irlanda del Nord continuano ad applicarsi le procedure UE) o per movimentare merci attraverso la Gran Bretagna sarà necessario presentare dichiarazioni in dogana.  

Per ogni esportazione/importazione occorre il codice EORI. L’accordo UE-UK prevede l’azzeramento/riduzione dei dazi se si rispettano le regole di origine preferenziale definite nell’accordo stesso. La dichiarazione di origine preferenziale nelle esportazioni con UK non può essere però attestata con EUR1 ma occorrerà il numero REX (per operazioni oltre € 6.000, per quelle inferiori basta la semplice dichiarazione in fattura). Essendo l’accordo ancora in fase di ratifica – in questa fase iniziale – ai fini dell’origine preferenziale, come prova di dichiarazione di origine basta, per il momento, indicare l’EORI.

RICHIESTA REX – E’ attivo il Portale UE dell’Operatore per il REX, tramite cui richiedere registrazione al sistema REX  o modifiche successive alla registrazione (con Circolare 4/2021, ADM fornisce le istruzioni per l’utilizzo del Portal). Al momento, l’utilizzo della forma elettronica è facoltativo: indicativamente fino alla prima metà del 2021, gli operatori potranno scegliere se presentare domanda tramite istanza cartacea all’ufficio Doganale di competenza o tramite Portale REX. Per i moduli di richiesta all’ufficio Doganale di competenza, contattare i ns. uffici al riferimento sotto riportato.

FATTURAZIONE – L’esportazione verso UK è ora CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE a tutti gli effetti, quindi non imponibile ex art. 8 DPR 633/1972 (e non più ex art. 41) e per ogni fattura di vendita verso UK sarà necessario acquisire la prova dell’avvenuta esportazione. Specularmente, gli acquisti da UK si configurano ora come IMPORTAZIONI a tutti gli effetti.
 
CONFORMITA’ DEI PRODOTTIUKCA (UK Conformity Assessed) è il nuovo marchio di prodotto UK utilizzato per le merci immesse sul mercato della Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia) a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’UE (il marchio UKCA, da solo, non può essere utilizzato per le merci immesse sul mercato dell’Irlanda del Nord, dove continuerà ad essere valido il marchio CE).
Il marchio UKCA riguarda la maggior parte delle merci che richiedevano la marcatura CE prima di Brexit. 
Eventuali merci in stock in UK al 31/12/2020 potranno essere vendute in UK con marchio CE per tutto il 2021.
Le merci potranno entrare in UK con marchio CE fino al 1° gennaio 2022. Dopo, dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE marcate UKCA (ove richiesto, ovviamente). Fino al 1° gennaio 2023 sarà possibile riportare il marchio UKCA (ove richiesto) sulla documentazione di accompagnamento del prodotto, dopo sarà obbligatorio apporlo sul prodotto stesso. 
Per approfondimenti sulla marcatura UKCA, contattare i ns. uffici al riferimento sotto riportato.
 

IRLANDA DEL NORD – A cessioni/acquisti intracomunitari ed alle importazioni di beni effettuate in Irlanda del Nord continua ad applicarsi la normativa UE in materia di IVA, per evitare la creazione di una barriera fisica con l’Irlanda. Per l’identificazione IVA dei soggetti stabiliti in Irlanda del Nord è utilizzato il prefisso “XI” (aggiornamento istruzioni per compilazione elenchi INTRA). 

 

 

 

Rif.

Alessandra Amato – Tel. 0577257230 – e-mail: a.amato@confindustriatoscanasud.it