PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE – CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE

( Europa e Internazionalizzazione) ( Fisco e Diritto d’Impresa )

PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE – CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE

documento con riferimento alle disposizioni unionali in vigore dal 1° gennaio 2020

Con Circolare n.12 del 12 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie.

In particolare, la Circolare fa il punto sulla prassi vigente in materia di prove documentali relative alle cessioni intracomunitarie, alla luce dell’introduzione dell’art. 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 (il “Regolamento IVA”), applicabile dal 1° gennaio 2020, che ha apportato significative novità alla disciplina della prova del trasporto o della spedizione dei beni verso un altro Stato membro. 

La normativa italiana non definisce in modo puntuale i documenti da conservare, ed esibire in caso di eventuale controllo, per provare l’avvenuto trasferimento del bene in altro Stato UE. Prima dell’entrata in vigore dell’articolo 45-bis del Reg. IVA, per l’Agenzia delle Entrate, come risulta da diversi chiarimenti in materia, il CMR elettronico, recante lo stesso contenuto di quello cartaceo, costituisce un mezzo di prova idoneo a dimostrare l’uscita della merce dal territorio nazionale – indipendentemente dal fatto che trasporto o spedizione fossero avvenuti a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto; quando non è possibile esibire il documento di trasporto, sono ammissibili altri mezzi di prova idonei (da cui risulti che è avvenuta la movimentazione fisica della merce e che quest’ultima abbia raggiunto un altro Stato UE e purchè conservatati unitamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse per le predette cessioni e alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti nonché agli elenchi Intrastat).

Al livello unionale, avendo gli Stati adottato approcci differenti con conseguente incertezza e difficoltà per le imprese, al fine di migliorare gli scambi commerciali, fornire soluzioni pratiche per le imprese e garanzie per le amministrazioni fiscali, il Consiglio UE ha ritenuto necessario individuare alcune circostanze in cui i beni dovrebbero essere considerati spediti o trasportati dallo Stato membro di cessione verso una destinazione esterna rispetto al loro territorio ma comunque nella Comunità, creando, così, le condizioni per garantire l’applicazione armonizzata della non imponibilità prevista per le cessioni intracomunitarie nell’ambito del mercato unico. In particolare, è stata introdotta una presunzione relativa circa l’avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario (Reg. IVA, par.1, lettere a) e b), art.45-bis  – v. ns. informativa). Tale presunzione è applicabile solo se la documentazione in possesso del contribuente risponda ai requisiti ivi previsti.

Lo stesso art.45-bis non preclude, tuttavia, agli Stati membri l’applicazione di norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal Reg. IVA:  l’Agenzia delle Entrate ritiene quindi che, in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all’art. 45-bis, possa continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, che individua documenti, la cui idoneità a provare l’avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell’amministrazione finanziaria.

 

 

 

 

Rif.

Alessandra Amato – Tel. 0577257230 – e-mail: a.amato@confindustriatoscanasud.it