AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2017/2018: ADDIZIONALE FONDO AMIANTO

( Lavoro e Previdenza )

AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2017/2018: ADDIZIONALE FONDO AMIANTO

L’Inail conferma la non applicazione per gli anni 2018, 2019 e 2020 dell’addizionale fondo amianto a carico delle imprese

L’Inail, con la circolare n. 2 del 10.01.2018, che si allega, ha disposto che nel calcolo del premio dovuto dalle imprese  per gli anni 2018, 2019 e 2020 non si applica l’addizionale amianto.

Mentre per l’anno 2017, l’addizionale è stata fissata come segue:

–  nella misura dell’1,29% sul premio dovuto con riferimento alle seguenti voci di tariffa:
a) gestione Artigianato – voci di lavorazione 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200;

b) gestione Industria – voci di lavorazione 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220;

c) gestione Terziario – voci di lavorazione 3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220;

d) gestione Altre attività – voci di lavorazione 3620, 4100, 6100, 7100.

–  nella misura dello 0,02% sul monte retributivo per le lavorazioni del settore navigazione relative alle categorie naviglio Trasporto Passeggeri e Concessionari di Bordo, Trasporto Merci Nazionale e Internazionale.

L’addizionale verrà applicata in sede di regolazione dei premi dovuti per l’anno 2017, con l’autoliquidazione in scadenza al 16 febbraio 2018.

Per gli anni 2018, 2019 e 2020 l’articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205  (legge di Bilancio 2018) ha disposto che a carico delle imprese non si applica l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto.

A seguito di tale modifica normativa, l’Istituto ha rielaborato le basi di calcolo per l’autoliquidazione in scadenza al 16 febbraio 2018, eliminando il riferimento all’addizionale amianto nel calcolo del premio dovuto per la rata 2018.


Allegato

Rif.

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