DECRETO SEMPLIFICAZIONI – PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA INAIL IN VIGORE DAL 22 MARZO 2016

( Lavoro e Previdenza )

DECRETO SEMPLIFICAZIONI – PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA INAIL IN VIGORE DAL 22 MARZO 2016

I datori di lavoro non sono più tenuti all’invio all’Autorità di Pubblica Sicurezza delle denunce di infortunio sul lavoro.

Informiamo che dalla data del 22 marzo 2016, diventano operative le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (decreto semplificazioni), che attribuiscono all’INAIL l’onere di rendere disponibili all’Autorità di Pubblica Sicurezza, le denunce di infortunio sul lavoro inviate dal datore di lavoro.

Pertanto, i datori di lavoro non devono più denunciare con una comunicazione distinta l’infortunio all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Tale adempimento si intenderà assolto con l’invio all’INAIL, da parte del datore di lavoro, della denuncia di infortunio con modalità telematica.

Dal 22 marzo 2016, inoltre, qualunque medico (che presti la prima assistenza ad un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale) è obbligato a rilasciare il certificato medico al lavoratore e a trasmetterlo per via telematica all’INAIL.

Il lavoratore in caso di infortunio o di manifestazione di una malattia professionale deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

Dal momento in cui il datore di lavoro ha a disposizione gli elementi in questione, decorre il giorno iniziale del termine previsto dall’art. 53, commi 1 e 5, DPR n. 1124/1965 per l’irrogazione da parte dell’INAIL delle sanzioni conseguenti al mancato assolvimento dell’obbligo di denuncia.

Di conseguenza, il datore di lavoro deve denunciare telematicamente all’INAIL:

  • gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, prognosticati non guaribili entro tre giorni indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità degli stessi, entro due giorni da quello in cui ne ha avuto notizia,
  • ovvero le malattie professionali, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia, con le modalità finora previste, ma riportando nella denuncia i “riferimenti” del certificato medico (codice fiscale del lavoratore, numero identificativo e data di rilascio del certificato medico).

Ricordiamo che il D.Lgs. n. 151/2015 ha previsto, a decorre dal 23 dicembre 2015, l’abrogazione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni.

Per ulteriori approfondimenti, alleghiamo la Circolare INAIL n. 10 del 21 marzo 2016.

LP 41 – 24.3.2016

Rif.
M. Bucaletti – Tel 0575 399429 – e-mail bucaletti @assindar.it
R. Collina – Tel. 05640468808 – e-mail: r.collina@confindustriagrosseto.it

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