OPERATIVO L’ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE LAVORATRICI SVANTAGGIATE PREVISTO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021

( Lavoro e Previdenza )

OPERATIVO L’ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE LAVORATRICI SVANTAGGIATE PREVISTO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021

La Commissione Europea ha autorizzato la fruizione dell’esonero per le assunzioni e trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021

A seguito dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea l’Inps con Messaggio n° 3809 del 05 novembre 2021 fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021, nella misura del 100% e nel limite massimo di importo pari a 6.000 Euro annui, per le assunzioni/ trasformazioni di donne lavoratrici svantaggiate.

A tal riguardo, sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” le seguenti categorie: 

a) donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi; 

b) donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; 

c) donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. I settori e professioni sono determinati annualmente con decreto del Ministero del Lavoro. Per l’anno 2021 sono stati individuati con Decreto del 16 ottobre 2020.

d) donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Al riguardo, si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.145 Euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.

La nozione di impiego regolarmente retribuito viene quindi riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo o parasubordinato).

Il requisito deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Pertanto se viene richiesto per un’assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

L’incentivo è riconosciuto:

       per 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;

       fino a 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato. L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi;

       in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro pe maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.

L’incentivo spetta anche in caso di part-time ed in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione. Restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.

L’Inps con Circolare n 32 del 22 febbraio 2021 aveva fornito le prime indicazioni operative in attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea.

Si sottolinea che la Legge di Bilancio 2021 ha previsto l’esonero contributivo nella misura del 100% e nel limite massimo di importo pari a 6.000 Euro annui per le assunzioni e le trasformazioni effettuate nel biennio 2021- 2022. Tuttavia l’Inps evidenzia che la Commissione Europea ha al momento autorizzato la fruizione dell’esonero per le assunzioni e le trasformazioni effettuate solamente nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021 riservandosi altresì, di fornire istruzioni relative all’esonero per il 2022 all’esito del procedimento da parte della Commissione Europea.

Ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione è necessario, tra l’altro, rispettare la condizione specificamente prevista dalla Legge di Bilancio 2021 consistente nella realizzazione dell’incremento occupazionale.

Al riguardo, si precisa che, ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato, inoltre, al rispetto delle seguenti condizioni generali:

– regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

 -all’adempimento degli obblighi contributivi;

 -all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

 -al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

– all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015. 

In merito ai sopra richiamati requisiti di accesso si fa rinvio ad un’attenta lettura del punto 6 della Circolare Inps.

L’Inps con Messaggio n° 3809 del 05 novembre 2021 fornisce quindi le istruzioni di dettaglio per la fruizione dell’esonero e la valorizzazione dello stesso nel flusso Uniemens.

Ai fini della preventiva comunicazione on-line finalizzata alla fruizione dell’incentivo, i datori di lavoro interessati potranno utilizzare il modulo “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale”.

Tale modulo è stato appositamente rivisitato al fine di prendere atto della diversa disciplina dettata dalla Legge n. 178/2020 con riferimento all’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate.

Si ricorda, al riguardo, che per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione online.

Inoltre, si evidenzia che, qualora tale modulistica on-line fosse già stata utilizzata ai fini della comunicazione della fruizione dell’incentivo pari al 50 per cento dei contributi datoriali previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, i datori di lavoro interessati non dovranno effettuare ulteriori adempimenti, in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all’Istituto risulterà valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura pari al 100 per cento.

Le operazioni di conguaglio con riferimento ai mesi pregressi dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente, potranno essere effettuate esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022.

Rif.

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