SBLOCCATO L’ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 36

( Lavoro e Previdenza )

SBLOCCATO L’ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 36

La Commissione Europea ha autorizzato la fruizione dell’esonero per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel secondo semestre 2022 e nell’anno 2023   

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un esonero contributivo pari al 100% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, fruibile per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di giovani che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Detto esonero è riconosciuto, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per la durata di trentasei mesi, innalzata a quarantotto mesi, per le regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

La Legge di Bilancio 2023 ha  esteso alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di giovani che non hanno compiuto il 36° anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa, l’esonero contributivo totale già previsto dalla Legge di bilancio 2021 prevedendo altresì l’innalzamento del limite massimo annuale fruibile ad euro 8.000 ( rispetto al limite di euro 6.000 previsto fino al 31 dicembre 2022).

L’efficacia delle misure sopra descritte è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Per quanto riguarda l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 la Commissione Europea aveva inizialmente autorizzato, con Decisione del 16.11.2021 la fruizione per l’annualità 2021 e successivamente con Decisione dell’11 gennaio 2022 la fruizione solamente fino al 30 giugno 2022.

Da ultimo la Commissione Europea con Decisione del 19 giugno 2023 ha autorizzato la concedibilità degli esoneri per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31dicembre 2023 nel rispetto del c.d. Temporary Crisisand Transition Framework.

L’Inps con Circolare n° 57 del 22 giugno 2023 e con successive precisazioni intervenute con  Messaggio n° 2598 del 10 luglio 2023 fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero sia per quanto riguarda le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 sia per quanto riguarda l’esonero previsto per l’annualità 2023.

In particolare l’Istituto precisa che l’esposizione del corrente nel flusso Uniemens avverrà dalla competenza luglio 2023 mentre la valorizzazione dell’esonero con riferimento ai mesi pregressi potrà essere effettuata nei flussi Uniemens di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo dell’agevolazione al 50% di cui alla Legge di Bilancio 2018 (c.d. incentivo GECO per i giovani Under 30) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero. A tal proposito l’Inps fornisce le specifiche istruzioni per l’esposizione nei flussi Uniemens.

L’Inps nel ribadire che gli esoneri per i giovani Under 36 non risultano cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, si evidenzia che, qualora i datori di lavoro abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all’esonero giovanile, della Decontribuzione Sud, disciplinata da ultimo dalla legge di Bilancio 2021, devono preliminarmente procedere alla restituzione delle quote di Decontribuzione Sud già fruite.

Rif.

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