ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO – RIFLESSI SULLA NORMATIVA DEGLI ANF
Casistiche per le quali continueranno ad essere riconosciuti gli Assegni per il nucleo familiare a decorrere dal 1° marzo 2022
L’Inps con Circolare n° 34 del 28 febbraio 2022 fornisce chiarimenti sugli effetti che l’introduzione dell’Assegno unico e universale per i figli a carico produce sulla disciplina dell’Assegno per il nucleo familiare.
In particolare dal 1° marzo 2022:
– non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico;
– continueranno, invece, ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Successivamente al 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare.
A seguito del compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.
Nei casi di figli di età minore di ventuno anni, qualora non sussistano i requisiti per il riconoscimento dell’Assegno unico, potrà essere richiesta la prestazione ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF. In particolare, la prestazione ANF potrà essere riconosciuta per tali ultimi soggetti se nel nucleo non è presente:
a) un figlio minorenne a carico;
b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei ventuno anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l ‘impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
c) figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Rif.
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