DURC PER BENEFICI CONTRIBUTIVI INPS/INAIL

( Lavoro e Previdenza )

DURC PER BENEFICI CONTRIBUTIVI INPS/INAIL

Aggiornato l’elenco delle agevolazioni subordinate alla regolarità contributiva.

Informiamo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota n. 1471 del 28 gennaio 2016, con la quale fornisce istruzioni in merito al cosiddetto “Durc interno” necessario per la fruizione delle agevolazioni normative e contributive ai sensi dell’art. 1, della Legge n. 296/2006.

La nota ministeriale contiene l’elenco aggiornato delle agevolazioni che sono subordinate al possesso del Durc.

Ricordiamo che, l’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 ha stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc), fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La regolarità contributiva viene rilasciata dall’Inps, dall’Inail e dagli altri Enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, solo qualora contemporaneamente sussista nei confronti degli stessi Istituti.

In linea generale, la regolarità contributiva è attestata dagli istituti previdenziali quando ricorrano le seguenti condizioni:

–    correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;

–    corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli istituti previdenziali come dovuti;

–    inesistenza di inadempienze in atto.

Con l’entrata in vigore del D.M. 24 ottobre 2007, il rilascio del Durc è stato subordinato al rispetto anche di alcune norme in materia di tutela e sicurezza delle condizioni di lavoro.

Più precisamente, il Decreto Ministeriale individua una serie di violazioni, alcune di natura penale e altre di natura amministrativa, che inibiscono il rilascio del Durc da parte degli organi preposti per predeterminati periodi (da 3 mesi a 2 anni a seconda dell’illecito commesso).

Va tuttavia precisato che l’accertamento di una delle violazioni suddette non pregiudica il rilascio del Durc finalizzato alla partecipazione agli appalti pubblici e privati, ma è volto esclusivamente alla fruizione dei benefici economici e normativi da parte dei datori di lavoro.

Tutti i datori di lavoro appartenenti a qualunque settore di attività che hanno già fruito (a partire dall’1 gennaio 2007), che attualmente fruiscono o che fruiranno in futuro delle agevolazioni contributive previste dall’elenco allegato alla nota del Ministero del Lavoro n. 1471 del 28 gennaio 2016, devono presentare un’autocertificazione dell’inesistenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30 dicembre 2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del D.M. 24 ottobre 2007.

L’autocertificazione va presentata presso la Direzione territoriale del lavoro (DTL) territorialmente competente in base alla sede legale dell’impresa interessata, utilizzando il modello allegato alla circolare del Ministero del lavoro n. 34/2008 (in caso d’invio telematico si veda quanto indicato più avanti).

È sufficiente presentarla solo una volta con l’obbligo, tuttavia, per il dichiarante di comunicare tempestivamente eventuali “variazioni rilevanti” allo stesso ufficio presso il quale è stata depositata la prima autocertificazione.

Per le imprese in possesso di più matricole Inps è sufficiente presentare un solo modello, a condizione che vengano tuttavia indicati tutti i diversi numeri di matricola (salvo accentramento contributivo).

Può essere presentata alternativamente a mano, per raccomandata, via fax o per via telematica.

In caso di spedizione (con qualunque mezzo) va accompagnata da una copia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante.

Nel caso si opti per l’invio telematico dell’autocertificazione, occorre procedere osservando le seguenti indicazioni:

–    è necessario, prima di tutto, scaricare il modello direttamente dal sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it e salvarlo sul proprio computer. Il documento andrà compilato in tutti i relativi campi e andrà apposta la firma digitale;

–    nell’oggetto della mail bisogna, inoltre, indicare la DTL competente a ricevere la dichiarazione, di modo che il file così trasmesso sul sistema ministeriale centrale, venga successivamente smistato all’ufficio periferico competente per territorio;

–    la procedura dovrà essere completata con l’invio del file così predisposto (tramite e-mail o Pec) al seguente indirizzo di posta elettronica: AutocertificazioneDURC@mailcert.lavoro.gov.it;

–    al messaggio di posta suddetto dovrà essere, infine, allegata la scansione di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante.

L’autocertificazione, per i datori di lavoro che hanno fruito a partire dal 30 dicembre 2007 dei benefici, andava presentata entro il 30 aprile 2009.

Per i datori di lavoro che non hanno ancora richiesto alcun beneficio contributivo andrà presentata comunque antecedentemente alla prima richiesta del beneficio stesso (es. trasmissione dell’UniEmens) fermo restando, in sede di prima applicazione, il termine indicato del 30 aprile 2009.

La presentazione tardiva dell’autocertificazione (o la relativa integrazione eventualmente richiesta dalla competente DTL) costituisce, tuttavia, un inadempimento meramente formale che non è di per sé causa ostativa alla fruizione dei benefici, purché il contenuto dell’autocertificazione sia riferito a condizioni comunque sussistenti alla data di fruizione del beneficio.

LP 22 – 2/2016

Rif.
M. Bucaletti – Tel. 0575 399429 – e-mail: bucaletti@assindar.it
A. Tarquini – Tel. 0575 399431 – e-mail: tarquini@assindar.it
L. Migliorini – Tel. 0575 399448 – e-mail: migliorini@assindar.it

 

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