CRONOTACHIGRAFO. CHIARIMENTI OBBLIGO INSERIMENTO DATO SU ATTRAVERSAMENTO FRONTIERE

( Lavoro e Previdenza) ( Trasporti e circolazione )

CRONOTACHIGRAFO. CHIARIMENTI OBBLIGO INSERIMENTO DATO SU ATTRAVERSAMENTO FRONTIERE

Circolare Ministero Interno obbligo inserimento dato su attraversamento frontiere e distacco conducenti

 

Con riferimento alla normativa prevista dal c.d. “Pacchetto Mobilità” dell’UE, si segnala che il Ministero dell’interno ha fornito chiarimenti sull’obbligo per i conducenti di inserire nel cronotachigrafo il dato sull’attraversamento delle frontiere, in vigore dal 2 febbraio 2022, nonché sugli adempimenti del distacco per i conducenti.

Il dato sull’attraversamento delle frontiere

Per effetto delle modifiche apportate dal regolamento (UE) n. 1054/20 (c.d. “Pacchetto Mobilità UE”) al regolamento (UE) n. 165/14 relativo al cronotachigrafo nei trasporti su strada, a partire dal 2 febbraio 2022, nei trasporti internazionali il conducente deve inserire il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro all’inizio della sua prima sosta in tale Stato membro.

La prima sosta è effettuata al punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa.

Quando l’attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo.

Non è necessario che i conducenti inseriscano le informazioni sull’attraversamento della frontiera solo se è il tachigrafo a registrare automaticamente i dati sull’ubicazione.

E’ invece già vigente l’obbligo di indicare il simbolo del Paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero ed il simbolo del Paese in cui lo termina (anche se il trasporto è solo nazionale).

I chiarimenti ministeriali

Il Ministero dell’interno, con propria circolare del 4 febbraio 2022, ha ora fornito chiarimenti sulle modalità di annotazione dell’attraversamento delle frontiere, nonché sul distacco dei conducenti attraverso il sistema di informazione del mercato interno.

Con decorrenza dal 2 febbraio 2022, il conducente di un veicolo dotato di tachigrafo digitale deve inserire il simbolo del Paese in cui fa ingresso dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro, anche quando ciò avviene a bordo di un traghetto o di un convoglio ferroviario.

L’inserimento deve avvenire nel punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa, per ragioni di sicurezza l’inserimento deve essere effettuato a veicolo spento.

La circolare ministeriale precisa che l’inserimento non può essere effettuato prima dell’attraversamento della frontiera e la sosta può coincidere con il luogo dove il conducente fruirà dell’interruzione o del riposo giornaliero o settimanale, potrà essere un’area di servizio, un’area di parcheggio o una qualsiasi altra area, diversa da quella per la sosta in emergenza dei veicoli, in cui il veicolo può sostare in sicurezza.

L’omesso inserimento del simbolo del Paese, è soggetto a sanzione amministrativa che va da 52 a 102 euro per omesso inserimento, anche quando la registrazione sia fatta tardivamente.

Il distacco dei conducenti

In materia di distacco, la circolare ministeriale ricorda che la direttiva (UE) n. 2020/1057, non ancora recepita dall’Italia, ha previsto dal 2 febbraio 2022 l’entrata in vigore delle nuove norme sul distacco dei lavoratori del settore del trasporto su strada, e l’utilizzo della nuova interfaccia pubblica connessa al sistema Informazione del Mercato Interno (IMI), da applicarsi nell’ambito delle operazioni di trasporto internazionale e di cabotaggio, rimanendo escluse le operazioni bilaterali tra gli Stati.

Il Ministero ha chiarito che nelle more del recepimento della direttiva, per le ipotesi di distacco dei conducenti che hanno luogo sul territorio italiano continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. n. 136/2016, pertanto la disciplina del distacco si applicherà solo alle operazioni di cabotaggio e il modello da utilizzare sarà il modello Uni_distacco_UE disponibile sul sito www.lavoro.gov.it.

Ciò nonostante, in occasione di un controllo su strada, qualora il conducente esibisca copia di una comunicazione effettuata tramite l’interfaccia pubblica verrà considerato in regola.

TC 11– 17.02.202

 

 


Allegato

Rif.

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