COLLOCAMENTO MIRATO – PRESENTAZIONE PROSPETTO INFORMATIVO – PROROGA TERMINI E RIEPILOGO PRINCIPALI NOVITA’ JOBS ACT

( Lavoro e Previdenza )

COLLOCAMENTO MIRATO – PRESENTAZIONE PROSPETTO INFORMATIVO – PROROGA TERMINI E RIEPILOGO PRINCIPALI NOVITA’ JOBS ACT

La presentazione del prospetto informativo è spostata al 29 febbraio 2016.

Con nota direttoriale del Ministero del Lavoro è stata fornita notizia dello spostamento al 29 febbraio 2016 della scadenza per la presentazione del prospetto informativo del personale in forza al 31/12/2015.

Tale rinvio è stato disposto per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici, a seguito delle modifiche normative introdotte alla legge n. 68/1999 dai decreti legislativi attuativi del Jobs act.

A tal proposito, con l’occasione, si fornisce di seguito un quadro riepilogativo delle principali novità di interesse delle aziende apportate in materia dal decreto legislativo n. 151 del 2015.

Il decreto ha previsto la soppressione, a decorrere dal 1.1.2017, della previsione secondo cui l’obbligo di assunzione per i datori di lavoro che occupano dai 15 ai 35 lavoratori, scatta solo in caso di nuove assunzioni.

E’ stata prevista la possibilità di computare nella quota di riserva anche i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, ma non assunti tramite il collocamento mirato, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 % o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al TU in materia di pensioni di guerra o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. Si tratta di un principio già espresso nella prassi amministrativa.

E’ stata apportata una modifica rilevante alla disciplina che in precedenza consentiva di escludere dalla base di computo gli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille.

In base all’interpretazione del Ministero del Lavoro, la norma (introdotta nel 2011) riguardava un’ipotesi di esclusione dalla base di computo e non di esonero parziale. L’art. 5 del decreto legislativo in esame, invece, qualifica la fattispecie con una disposizione sostitutiva della precedente e non interpretativa, quindi non retroattiva, come ipotesi di esonero. Quindi, i datori di lavoro, nelle lavorazioni sopra richiamate, possono autocertificare l’esonero relativamente a tutti questi addetti e sono tenuti al pagamento del relativo contributo al Fondo disabili.

Il provvedimento introduce, inoltre, alcune modifiche rispetto alle modalità delle assunzioni previste dalla L. n. 68/1999. In particolare la disposizione prevede che, per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, le assunzioni di persone con disabilità avvengano mediante richiesta nominativa, senza più limiti in termini percentuali, oppure mediante la stipula di convenzioni di cui all’art. 11, L. n. 68/1999.

La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte negli elenchi, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro.

Il decreto prevede, altresì, che in caso di mancata assunzione mediante richiesta nominativa entro 60 giorni dal momento in cui decorre l’obbligo, gli uffici competenti procedono all’avviamento delle persone con disabilità secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici potranno procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.

LP 4 – 1/2016

Rif.
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