INDENNITA’ DI MALATTIA PER DIPENDENTI RICOVERATI IN LUOGO DI CURA

( Lavoro e Previdenza )

INDENNITA’ DI MALATTIA PER DIPENDENTI RICOVERATI IN LUOGO DI CURA

Aggiornati i limiti di reddito per la vivenza a carico di familiari, ai fini dell’indennità di malattia per i lavoratori ricoverati in luoghi di cura.


A norma delle vigenti disposizioni, i lavoratori ricoverati in luogo di cura hanno diritto, per tutta la durata della degenza, all’indennità giornaliera di malattia ridotta ai 2/5 di quella normale ovvero il 20% anziché il 50% dal 4° al 20° giorno di malattia; il 26,66% anziché il 66,66% dopo il 20° giorno di malattia.

La riduzione non si applica, e l’indennità spetta quindi nella misura intera, quando i lavoratori ricoverati abbiano familiari da considerare “a carico” secondo la disciplina dei vecchi assegni familiari.

Il requisito della vivenza a carico è riconosciuto per familiari quali coniuge, figli ed equiparati, genitori, ecc., che non abbiano redditi mensili superiori a quelli determinati secondo le vecchie norme suddette.

In applicazione delle vigenti norme, per l’anno 2016, i limiti mensili di reddito in argomento sono fissati nelle seguenti misure:
– Euro 706,82 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
– Euro 1236,94 per due genitori ed equiparati.

Ai fini dell’erogazione dell’indennità giornaliera di malattia in misura intera durante i periodi di ricovero, l’esistenza di familiari a carico deve essere attestata dal lavoratore interessato mediante una dichiarazione di responsabilità rilasciata su apposito modulo fornito dall’INPS (Mod. FC/Mal.).

LP 5 – 1/2016

Rif.
A. Tarquini – Tel. 0575 399431 – e-mail tarquini@assindar.it