INTEGRAZIONI SALARIALI COVID 19 PREVISTE DAL D.L. “SOSTEGNI”– ULTERIORI CHIARIMENTI INPS

( Lavoro e Previdenza )

INTEGRAZIONI SALARIALI COVID 19 PREVISTE DAL D.L. “SOSTEGNI”– ULTERIORI CHIARIMENTI INPS

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro rimane ferma la previsione del termine di decadenza semestrale

L’Inps con Circolare n° 72 del 29 aprile 2021 che fa seguito alle prime indicazioni riportate nel Messaggio n° 1297 del 26 marzo 2021, illustra nel dettaglio gli ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 disciplinati dal D.L 22 marzo 2021 n° 41 c.d “Decreto Sostegni”.

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.

 

Per le aziende beneficiare di Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e di Cassa Integrazione Salariale in Deroga (CIGD) sono previste ulteriori 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

 

Non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai citati trattamenti.

 

I trattamenti di integrazione salariale potranno essere richiesti per lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Legge).

 

Per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD previsti dal D.L n. 41/2021 si dovrà utilizzare la nuova causale “COVID 19 – DL 41/21”.

 

Le istanze dovranno essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

 

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

 

Il D.L 41/2021 estende peraltro la modalità di pagamento con il sistema del conguaglio anche alla cassa integrazione in deroga.

 

In caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

L’Inps ribadisce che, per il conguaglio delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, rimane ferma la previsione del termine di decadenza semestrale previsto dal D.Lgs  n. 148/2015.

 

Per maggiori approfondimenti si fa rinvio alla Circolare n° 72 del 29 aprile 2021.

Rif.

Alessandro Tarquini – Tel. 0575399431 – e-mail: a.tarquini@confindustriatoscanasud.it

Luca Migliorini – Tel. 0575399448 – e-mail: l.migliorini@confindustriatoscanasud.it

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