MANOVRA CORRETTIVA – NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

( Lavoro e Previdenza )

MANOVRA CORRETTIVA – NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

Previsto uno sgravio contributivo sui premi legati ad accordi sindacali che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.


Sulla G.U. n. 95 del 24 aprile 2017, è stato pubblicato il D.L. 24 aprile 2017, n. 50. In materia di lavoro, gli interventi principali riguardano l’APE sociale, il DURC ed i premi di produttività.

APE sociale (art. 53)

Le novità riguardano le attività indicate negli allegati C ed E della legge n. 232/2016. Esse si considerano svolte in via continuativa quando nei 6 anni precedenti il momento di decorrenza dell’indennità (o il momento del pensionamento) le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel 7° anno precedente la predetta decorrenza (o il pensionamento) per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

DURC (art. 54)

Per i soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti contributivi ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 193/2016, c.d. rottamazione dei ruoli, il DURC è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di adesione effettuata, attraverso il modulo “DA1”, entro il 21 aprile 2017, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità previsti dalla legge.

Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, comporta l’annullamento del DURC da parte degli enti preposti alla verifica i quali provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio “Durc On Line” l’elenco dei DURC annullati. A tal fine, Equitalia deve comunicare agli enti il regolare versamento delle rate accordate.

Premio di produttività (art. 55)

E’ stato eliminato il limite di 4.000 euro previsto per l’applicazione dell’imposta sostituiva ai premi di risultato nell’ipotesi di aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e sostituito con uno sgravio contributivo a favore del datore di lavoro.

Pertanto, per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017, le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro hanno diritto all’abbassamento di 20 punti percentuali della ordinaria aliquota contributiva a loro carico su una quota delle erogazioni non superiore a 800 euro. Sulla stessa quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico dei singoli lavoratori interessati. L’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici viene parimenti ridotta.

Per i contratti sottoscritti prima del 24 aprile 2017, si applicano le precedenti disposizioni.

Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ovvero il 24 aprile 2017.

LP 28 – 4.5.2017

Rif.
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