MILLEPROGHE 2017: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO

( Lavoro e Previdenza )

MILLEPROGHE 2017: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO

Nel 2017 per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di assunzione del disabile non scatta se non vi sono nuove assunzioni.

È stata pubblicata sulla G. U. n° 49 del 28 febbraio 2017, la Legge n° 19 del 27 febbraio 2017 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge “Milleproroghe” contenente “Proroga e definizione di termini”. La Legge n° 19 è in vigore dal 1° marzo 2017.

Queste le principali novità in materia di lavoro e previdenza:

Disabili

Viene rimandata al 1° gennaio 2018, la soppressione dell’art. 3, comma 2, della Legge n. 68/1999. In considerazione di ciò, nell’anno 2017, per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, continuano ad applicarsi le norme previgenti e l’obbligo di assunzione di un disabile non scatta se non vi sono nuove assunzioni.  Ne consegue che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti – laddove non occupino già una persona con disabilità – scatta la situazione di scopertura degli obblighi e, quindi, inizia immediatamente a decorrere il termine di 60 giorni entro il quale presentare agli uffici competenti la richiesta nominativa di assunzione della persona con disabilità.

Denuncia di infortunio

Slitta dal 2 aprile al 12 ottobre 2017, la data di inizio dell’obbligo di comunicazione a fini statistici e informativi degli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di un solo giorno, oltre a quello in cui è avvenuto l’infortunio.

Libro Unico del Lavoro telematico

L’obbligo di tenuta telematica del Libro Unico del Lavoro, inizialmente fissato al 1° gennaio 2017, slitta al 1° gennaio 2018.

Indennità di disoccupazione per i collaboratori  – Dis Coll

È riconosciuta fino al 30 giugno 2017, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), iscritti alla Gestione Separata dell’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per l’anno 2017.

LP 20 – 10.3.2017

Rif.
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L.
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