NUOVA MISURA DEL TASSO DI DILAZIONE E DIFFERIMENTO – ISTRUZIONI INPS E INAIL

( Lavoro e Previdenza )

NUOVA MISURA DEL TASSO DI DILAZIONE E DIFFERIMENTO – ISTRUZIONI INPS E INAIL

Dal mese di marzo sono ridotti rispettivamente al 6,00% e al 5,50% gli interessi di dilazione e differimento dei debiti contributivi Inps, dei premi Inail e le sanzioni civili per omesso versamento.

Informiamo che la Banca Centrale Europea ha fissato nella misura dello 0,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), con decorrenza dal 16 marzo 2016.

L’INPS, con Circolare n. 49 del 16 marzo 2016, ha comunicato le variazioni del tasso di interesse di dilazione e di differimento e le conseguenti modifiche anche nei confronti delle misure delle somme aggiuntive per ritardato od omesso versamento dei contributi.

Per effetto di quanto precede l’interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dal 16 marzo 2016, dovrà essere calcolato sulla base del nuovo tasso del 6,00%.

Anche l’aliquota del tasso di differimento del termine di versamento dei contributi, applicato dalla contribuzione relativa al mese di febbraio 2016 è pari al 6,00%.

La nuova misura delle sanzioni civili per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi è pari al tasso (0,00%) maggiorato di 5,5 punti e, quindi, al 5,50% annuo.

Resta fermo il tasso del 30% annuo delle sanzioni dovute per il caso di mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni successivi.

Per quanto concerne i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’INAIL, con Circolare n. 8 del 16 marzo 2016, ha fornito i seguenti chiarimenti.

La nuova misura del tasso è pari al 6,00% per l’interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori, 5,50% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.

La suddetta misura sarà applicata alle istanze di rateazione e dilazione presentate:

–   a partire dal 16 marzo 2016, ovvero

–   in data anteriore al 16 marzo 2016, qualora l’Inail non abbia comunicato il piano di rateazione o dilazione, o lo abbia comunicato in data 16 marzo 2016 o successiva.

LP 40 – 23.3.2016

Rif.
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