ANF E CONGEDO MATRIMONIALE IN CASO DI UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO

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ANF E CONGEDO MATRIMONIALE IN CASO DI UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO

 

Ai conviventi di fatto spettano gli ANF nel caso in cui abbiamo stipulato il contratto di convivenza

L’Inps con la Circolare n° 84 del 5 maggio 2017, che trasmettiamo in allegato, ha fornito i primi chiarimenti in merito agli effetti della disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze di fatto disciplinate dalla Legge 20 maggio 2016 n. 76, sul riconoscimento dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) e dell’assegno per il congedo matrimoniale.

 

Per quanto riguarda le unioni civili tra persone dello stesso sesso la nuova normativa prevede che “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

Invece per “«conviventi di fatto» si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”….Ferma restando la sussistenza dei predetti presupposti, “per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica …. “I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”.

Per quanto riguarda gli Assegni per il Nucleo Familiare l’Inps fornisce indicazioni in merito:

  • al nucleo di riferimento per le unioni civili tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui una sola delle due parti sia lavoratore dipendente o titolare di una prestazione previdenziale;
  • al nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell’unione nati precedentemente o dopo l’unione stessa;
  • agli effetti dello scioglimento dell’unione civile sulle prestazioni familiari;
  • determinazione del reddito di riferimento del nucleo familiare in presenza di genitore convivente di fatto che abbia stipulato il contratto di convivenza da cui emerga l’entità dell’apporto economico di ciascun convivente alla vita comune.

Per quanto riguarda l’assegno per congedo matrimoniale l’Inps chiarisce che lo stesso spetta anche nel caso di unione civile tra persone dello stesso sesso.

Le suddette disposizioni hanno effetto dal 5 giugno 2016, data di entrata in vigore della Legge n. 76/2016.

allegato

Rif.

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