DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL BONUS PUBBLICITÀ 2023 ENTRO IL 9 FEBBRAIO

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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL BONUS PUBBLICITÀ 2023 ENTRO IL 9 FEBBRAIO

Va presentata per confermare la “prenotazione” effettuata con la precedente comunicazione

Scade il 9 febbraio il termine per presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2023, che consente di fruire del credito d’imposta di cui all’art. 57-bis comma 1-quinquies del DL 50/2017, riconosciuto dal 2023 nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno.

Tale dichiarazione va resa, si ricorda, per dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Pertanto, i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta dal 1° al 31 marzo 2023 (si veda “Comunicazione per l’accesso al bonus pubblicità 2023 dal 1° al 31 marzo” del 25 febbraio 2023) devono “confermare” la prenotazione per gli investimenti indicati in tale documento.Il periodo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2023 è stato annunciato dal comunicato del Dipartimento per l’informazione e l’editoria dell’8 gennaio 2024, che ha fissato la finestra temporale per la presentazione dal 9 gennaio (ore 14) al 9 febbraio 2024 (ore 24).

C’è quindi tempo fino al 9 febbraio 2024 compreso per presentare tale dichiarazione sostitutiva.

Il modello di dichiarazione sostitutiva, redatto secondo le specifiche istruzioni, deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica (CIE).

La dichiarazione può essere presentata: direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario; tramite gli intermediari abilitati indicati nell’art. 3 comma 3 del DPR n. 322/98 (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

La dichiarazione sostitutiva si considera presentata nella data riportata nell’attestazione di corretta acquisizione, rilasciata nell’ambito del servizio on line citato.

In caso di presentazione telematica tramite i soggetti incaricati sopra indicati (intermediari abilitati e società del gruppo), questi ultimi devono consegnare al contribuente, all’atto della ricezione della dichiarazione sostitutiva, l’impegno a presentarla in via telematica. La data dell’impegno, la sottoscrizione del soggetto incaricato e l’indicazione del suo codice fiscale vanno riportati nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.
Il soggetto incaricato è tenuto, altresì, a conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente, unitamente alla copia del documento d’identità dello stesso, e a consegnare al richiedente una copia della dichiarazione sostitutiva presentata e dell’attestazione che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

Concessione nei limiti delle risorse e del regime de minimis

Posto che l’agevolazione è concessa, a ciascun soggetto, nel rispetto del limite delle risorse stanziate, ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati, le norme recate dal regolamento di cui al DPCM 16 maggio 2018 n. 90. Pertanto, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste pervenute, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.

L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è poi stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6900”), da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

L’agevolazione è comunque concessa nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Rif: Paolo Marraghini – Tel. 0575399428

E-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it

Lavinia Linguanti – Tel. 057539941 – e-mail: l.linguanti@confindustriatoscanasud.it