TRASFERTE ESTERE E ARRIVI DALL’ESTERO – AGGIORNAMENTI

( Coronavirus) ( Europa e Internazionalizzazione) ( Trasporti e circolazione )

TRASFERTE ESTERE E ARRIVI DALL’ESTERO – AGGIORNAMENTI

Estratto delle principali indicazioni fornite dal sito Viaggiare Sicuri (servizio dell’Unità di Crisi della Farnesina) di interesse per le imprese.

LE MISURE ADOTTATE IN ITALIA E GLI SPOSTAMENTI DA/PER L’ESTERO

Si rimanda al sito Viaggiaresicuri, al sito del Ministero della Salute e a quello della Regione Toscana per ogni approfondimento e  indicazione di carattere ufficiale. 

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 luglio 2021, con Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52.

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

La disciplina generale per gli spostamenti da/per l’estero è contenuta nel DPCM 2 marzo 2021 e nell’Ordinanza 14 maggio 2021 del Ministro della Salute (che contiene alcune innovazioni in merito agli spostamenti da/per i Paesi degli Elenchi C, D, E, nonché la proroga del divieto di ingresso dal Brasile, con relative eccezioni.), in vigore dal 16 maggio al 30 luglio 2021. Il DPCM continua a basarsi su cinque elenchi di Paesi (allegato 20) per i quali sono previste differenti misure. Per i dettagli, selezionare la voce di interesse, cliccando sulla lettera o il titolo nell’elenco che segue.

A – San Marino, Città del Vaticano

BStati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati con apposita Ordinanza, tra quelli di cui all’elenco C. Al momento, nessuno Stato è in questo elenco.

C – Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell’isola di Cipro), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele.

D – Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Stati Uniti, Tailandia.

E – Resto del mondo: tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.

Il Ministro della Salute, con Ordinanza adottata il 30 maggio, ha prorogato fino al 21 giugno 2021 le misure contenute nell’Ordinanza 6 maggio 2021 e nell’Ordinanza 29 aprile 2021, recanti specifiche misure restrittive per i viaggiatori che abbiano soggiornato/transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka nei quattordici (14) giorni precedenti l’ingresso in Italia. Con l’Ordinanza 6 maggio 2021, si può entrare/rientrare in Italia dai tre Paesi menzionati:

  • Se si è cittadini italiani con residenza anagrafica in Italia da prima del 29 aprile;
  • Se si è cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE);
  • A seguito di espressa autorizzazione del Ministero della Salute, se, indipendentemente dalla nazionalità, si hanno ragioni umanitarie o sanitarie non differibili.

Una volta in Italia, si è sottoposti ad un protocollo sanitario che prevede un periodo di dieci (10) giorni di isolamento in una struttura indicata dalle autorità sanitarie italiane (Covid Hotel), o a protocollo sanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Per i dettagli, si rimanda ai paragrafi dedicati.

MODULO DI LOCALIZZAZIONE – digital Passenger Locator Form (dPLF)

A partire dal 24 maggio 2021, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza del 14 maggio 2021, chiunque faccia ingresso in Italia, per una qualsiasi durata e attraverso qualsiasi mezzo di trasporto, da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare un Modulo per la Localizzazione in formato digitale, denominato anche Passenger Locator Form digitali (dPLF).

Si tratta di moduli con cui vengono raccolte le informazioni di contatto e le specifiche sull’indirizzo della permanenza dei viaggiatori in territorio nazionale, per permettere all’Autorità Sanitaria italiana di contattarli tempestivamente, qualora esposti ad una malattia infettiva diffusiva. In caso di viaggio in aereo, sarà compito del vettore verificare l’avvenuta compilazione del dPLF prima dell’imbarco del passeggero. La mancata compilazione comporterà il diniego all’imbarco.

Per maggiori informazioni, si raccomanda di consultare le Ordinanze su citate, il sito web del Ministero della Salute e le compagnie aeree interessate. Il dPLF andrà inviato obbligatoriamente prima dell’imbarco. Sarà comunque sempre modificabile il campo relativo al numero di posto assegnato sul volo.

Per compilare il dPLF è necessario:

  • collegarsi al sito https://app.euplf.eu/
  • seguire la procedura guidata per accedere al dPLF
  • scegliere l’Italia come Paese di destinazione
  • registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima volta)
  • compilare e inviare il dPLF seguendo la procedura guidata

Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il dPLF in formato pdf e QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone al momento dell’imbarco. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all’imbarco.

È sufficiente compilare un unico dPLF per nucleo familiare.

Per maggiori informazioni consultare il sito Passenger Locator Form digitale Europeo

Per informazioni dettagliate sulla compilazione obbligatoria dei Passenger Locator Forms si rimanda al sito web del Ministero della Salute.

La compilazione del modulo digitale, sostituisce la dichiarazione di cui all’art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. In casi eccezionali, ovvero esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare il modulo cartaceo. Si precisa che l’autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera dovrà sempre essere esibita in versione cartacea

DEROGHE ALL’OBBLIGO DI TEST E/O ISOLAMENTO FIDUCIARIO CON SUCCESSIVO TEST

Con Ordinanza 14 maggio 2021 del Ministro della Salute, in vigore dal 16 maggio al 30 luglio 2021, la disciplina relativa alle esenzioni ha subito alcune modifiche. Si raccomanda in ogni caso di consultare attentamente anche il portale del Ministero della Salute dedicato al Nuovo Coronavirus, con particolare riferimento alle Deroghe.

I. ESENZIONE COMPLETA: Eccezioni agli obblighi di test nelle 48 o 72 ore precedenti l’arrivo, isolamento e test successivo

Fermo restando l’obbligo di compilazione dell’autocertificazione o del formulario digitale di localizzazione e in assenza di sintomi compatibili con COVID-19, gli obblighi di test molecolare o antigenico nelle 48 o 72 ore precedenti e, ove previsto, quarantena di dieci (10) giorni con successivo test molecolare o antigenico non si applicano:

a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante;

c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A;

f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi (120) ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 dell’art. 51 DPCM 2 marzo 2021;

g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 dell’art. 51 DPCM 2 marzo 2021;

l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

n) funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;

o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana. 

II. ESENZIONE PARZIALE: Obbligo di test nelle 48 o 72 ore precedenti l’arrivo ma esenzione dagli obblighi di isolamento e successivo test.

L’Ordinanza 14 maggio 2021 prevede l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico nelle 48 o 72 ore precedenti l’ingresso in Italia, in caso di ingresso/soggiorno/transito da Paesi dell’Elenco C, D o E, per:

i) personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Tale categoria continua ad essere esentata dagli obblighi di quarantena e test al termine della quarantena. Rimane l’obbligo di compilare il formulario digitale di localizzazione o l’autocertificazione.

III. ESENZIONE PARZIALE: Con riferimento alla lettera h) dell’art. 51, comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, i cittadini e i residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro oltre le 120 ore ( anche in provenienza da Paesi in elenco D o E, tranne Brasile, India, Sri Lanka e Bangladesh), devono sottoporsi comunque ad un test molecolare o antigenico nelle 48 o 72 ore precedenti l’ingresso in Italia, a seconda della storia di viaggio, ma non sono soggetti all’isolamento di dieci (10) giorni e successivo test. Rimane l’obbligo di compilare il formulario digitale di localizzazione o l’autodichiarazione.

DEROGHE CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Il Ministero della Salute può autorizzare l’ingresso in Italia in base a specifici protocolli o previsioni normative, per:

d) ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;

e) ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

p) ingressi mediante voli “Covid-tested” (vedere sezione dedicata), conformemente all’ordinanza del Ministro della Salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni;

q) partecipazione a competizioni sportive di cui all’articolo 18, comma 1, è in ogni caso consentito l’ingresso nel territorio nazionale ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Paesi o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20, inclusi i Paesi dai quali è vietato l’ingresso in Italia, alle seguenti condizioni: a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50; b) presentazione al vettore, all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; c) svolgimento della competizione sportiva in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.

 

Rif.

Alessandro Coppi – Tel. 0577257209 – e-mail: a.coppi@confindustriatoscanasud.it